Sequestro, finalizzato alla confisca facoltativa, di beni costituenti il profitto di reato e obbligo di motivazione sul periculum in mora: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (36959/2021)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 11 ottobre 2021 (ud. 24 giugno 2021), n. 36959
Presidente Fumu, Relatore Andreazza
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 9335/2021 era rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa all’obbligo (o meno) di motivazione sul periculum in mora, in caso di sequestro di beni costituenti il profitto di reato finalizzato alla confisca facoltativa.
Con la sentenza n. 36959, depositata in data 11 ottobre 2021, è stato affermato il seguente principio di diritto: «il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege».