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Obbligo del giudice di appello di rinnovare l’esame dell’imputato assolto in primo grado: rimessa una questione alle Sezioni Unite.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 7 dicembre 2021 (ud. 21 settembre 2021), n. 45179
Presidente Tardio, Relatore Liuni

Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione prima, ha rimesso alle Sezione Unite una questione di diritto, relativa alla applicabilità del principio stabilito dalla recente sentenza della Corte EDU Maestri e altri c. Italia (pubblicata in questa Rivista, ivi).

In particolare, la menzionata sentenza della Corte europea ha censurato l’ordinamento processuale italiano per non avere previsto – a garanzia dell’imputato assolto nel primo grado di giudizio e condannato nel processo di appello – uno specifico onere di audizione del medesimo prima di assumere la decisione di condanna.

Secondo la Corte EDU, in questo caso è necessario che l’imputato, qualora assente, sia destinatario di una chiamata in giudizio al fine di porlo in condizione di rendere l’esame. A questo scopo non è sufficiente l’ordinaria citazione per il giudizio di appello, ma è richiesta una chiamata specifica con l’indicazione dell’incombente istruttorio da compiersi.

In conseguenza di tali considerazioni, grava sul giudice di appello l’obbligo di assicurare la partecipazione dell’imputato al processo con azioni positive, salvo il diritto di quest’ultimo alla rinuncia espressa e inequivocabile alle proprie garanzie difensive.

Ad avviso della Corte di cassazione, la sentenza Maestri c. Italia “individua un vulnus sia procedurale che sostanziale, laddove non vi sia stata apposita citazione dell’imputato per l’esame innanzi al giudice di appello prima di essere condannato – per la prima volta – a seguito di un giudizio di primo grado definito con pronuncia di assoluzione”.

Per tali ragioni, la Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della “applicabilità generale del dictum della sentenza 8 luglio 2021 della Corte EDU, fissando criteri orientativi per le decisioni future, oltre che per quella in esame”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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