Porto di armi o oggetti atti ad offendere e sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 c. 2, prima parte, Legge 110/1975
Tribunale di Lagonegro, Sezione Penale, Ordinanza, 14 gennaio 2022
Giudice dott. Filippo Lombardi
In tema di porto di armi o oggetti atti ad offendere, segnaliamo ai lettori – riservandoci un commento più approfondito nelle prossime settimane – l’ordinanza con cui il Tribunale di Lagonegro, Sezione Penale, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 2, prima parte, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non richiede ai fini della punibilità, diversamente da quanto statuito nella seconda parte dello stesso comma, la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona.