ARTICOLIDIRITTO PENALE

Sulla configurabilità del reato di cui all’art. 353 c.p. nel caso di condotte collusive poste in essere prima della pubblicazione del bando di gara

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. VI, 1 marzo 2022 (ud. 26 novembre 2021), n. 7260
Presidente Fidelbo, Relatore D’Arcangelo

In tema di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), segnaliamo la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui «il reato può dirsi integrato anche in un momento in cui la gara non era stata ancora indetta (e, dunque, prima del suo inizio), ma nell’imminenza della stessa e, dunque, quando la stessa, pur anteriormente alla pubblicazione del bando, era già specifica e determinata»

Ritiene il Collegio – si legge nella decisione – «di aderire all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che in materia di turbata libertà degli incanti, afferma che la turbativa illecita di cui all’art. 353 cod. pen. possa essere realizzata anche nella complessa procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione»; le condotte alternativamente indicate dalla norma incriminatrice attraverso le quali si può impedire o turbare la gara – prosegue il collegio – «non devono, infatti, necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi in qualunque momento dell’iter procedimentale che porta alla gara o anche fuori di questa e, dunque, la turbativa può verificarsi anche nella procedura che precede la gara attraverso condotte volte ad influenzarne o alterarne il risultato».

Tali affermazioni non sono influenzate dalla presenza dell’art. 353-bis c.p., il quale, quando è stato introdotto, «non ha ridefinito l’ambito applicato della fattispecie di reato della turbata libertà degli incanti, in quanto, nel disegno sistematico del legislatore, il delitto di turbata libertà di scelta del contraente si affianca al delitto di turbata libertà degli incanti e conferma (o, comunque, non scalfisce) la rilevanza nel contesto della fattispecie di cui all’art. 353 cod. pen. di condotte perturbatrici poste in essere anteriormente alla gara».

In conclusione, «ad onta delle opinioni dottrinali che hanno affermato il carattere pleonastico dell’art. 353-bis cod. pen., il delitto di turbata libertà di scelta del contraente assolve, invece, alla funzione di rendere punibili come reati consumati turbative che, nell’assetto previgente, in assenza della indizione di una gara, avrebbero potuto essere considerate al più punibili a titolo di tentativo di turbata libertà degli incanti», con la conseguenza che, anche a seguito dell’introduzione del delitto di cui all’art. 353-bis cod. pen., «permane la rilevanza delle condotte collusive poste in essere prima della pubblicazione del bando di gara quale forme punibili del delitto di turbata libertà degli incanti».

Redazione Giurisprudenza Penale

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