CONTRIBUTIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOMERITO

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e cash pooling: non sussiste in assenza di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti in grado di ostacolare l’accertamento fiscale

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 5 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Milano, Sez. II, 25 febbraio 2022 (dep. 28 marzo 2022), n. 2146
Giudice Dott. Nicola Clivio

Per la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano, il contratto di cash pooling deve considerarsi un contratto atipico – rientrante nell’alveo dell’autonomia contrattuale (in forza della quale stante il principio di atipicità stabilito dall’art. 1322 del codice civile le parti sono libere di determinarne il contenuto) – in grado di assumere rilevanza ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. nr. 74/2000 soltanto se diretto a realizzare interessi non meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, contrari a norme imperative e di ordine pubblico, e caratterizzato dall’utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti in grado di ostacolare l’attività di accertamento ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Ferriani, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e cash pooling: non sussiste in assenza di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti in grado di ostacolare l’accertamento fiscale, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 5