Trattamento sanzionatorio della rapina impropria: la Corte Costituzionale (sentenza n. 260/2022) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze
Corte Costituzionale, sentenza n. 260 del 2022
Presidente De Pretis, Relatore Petitti
Con ordinanza del 12 luglio 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», e, in via subordinata, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire».
Il giudice a quo considerava irragionevole, al metro dell’art. 3 della Costituzione, l’equiparazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla norma censurata tra le due fattispecie di rapina cosiddetta impropria, cioè tra l’ipotesi in cui l’autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità.
Con sentenza n. 260 del 2022, la Corte Costituzionale, richiamando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 190 del 2020 (con la quale la Consulta aveva dichiarato non fondata, tra le altre, una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost.), ha ritenuto la questione non fondata.