Sulla competenza ad emettere il decreto di giudizio immediato ex art. 558-bis c.p.p. (procedimenti per reati di competenza del giudice monocratico)
Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 4 marzo 2023
Giudice dott. Roberto Crepaldi
Segnaliamo ai lettori, in merito al nuovo art. 558-bis c.p.p. (giudizio immediato nei procedimenti a citazione diretta a giudizio), il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che appartenga al GIP la competenza funzionale ad emettere il decreto di giudizio immediato nel caso di reati di competenza del giudice monocratico, atteso che la disposizione da ultimo citata richiama in toto gli artt. 453 e ss. c.p.p. “in quanto compatibili”.
In senso contrario – si legge nel provvedimento – neppure «potrebbe invocarsi la menzionata clausola di incompatibilità di cui all’art. 558-bis c.p.p. citato, in considerazione del contrasto tra la competenza funzionale del GIP, da un lato, e i reati per cui si procede a citazione diretta dall’altro. La richiesta di giudizio immediato, infatti, è modalità di esercizio dell’azione penale alternativa rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio o (in questo caso) la citazione diretta a giudizio e ciò può ragionevolmente implicare il coinvolgimento della competenza funzionale di un giudice differente. Non è inedito, infatti, che la scelta del rito da parte del Pubblico Ministero possa influenzare il giudice competente (si pensi al procedimento per decreto, che prevede il coinvolgimento del GIP sia nella fase di esercizio dell’azione penale che in quella dei riti alternativi anche rispetto a reati per i quali si procederebbe ordinariamente con citazione diretta a giudizio)».
La stessa Corte costituzionale – prosegue il provvedimento – «ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionale dell’art. 464 c.p.p., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di giudizio immediato, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (ord. 8/2018)».
Il Giudice conclude osservando come «la soluzione opposta richiederebbe di inquadrare la predibattimentale come una fase autonoma del procedimento (e non quale mera fase del dibattimento, considerazione quest’ultima confermata dal fatto che la stessa è retta dalla medesima citazione diretta a giudizio e non da un provvedimento autonomo) e condurrebbe all’assurdo che, in caso di rigetto dell’immediato per carenza dei presupposti, il PM possa procedere a citazione diretta davanti allo stesso giudice del dibattimento».