CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Decreto di giudizio immediato e mancato avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: tra dimenticanze del legislatore, profili di illegittimità costituzionale e necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 5 – ISSN 2499-846X

Una delle più importanti innovazioni determinata dalla riforma Cartabia nel settore penale è senz’altro l’introduzione dell’istituto della giustizia riparativa.

Al fine di coordinare e dare concreta attuazione al nuovo istituto nel processo penale, il legislatore ha, altresì, introdotto una serie di modifiche al codice di procedura penale, inserendo l’obbligatorietà dell’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nelle varie fasi del procedimento.

Tuttavia, nonostante la previsione del citato avviso tra i requisiti di tutti gli atti di vocatio in iudicium, con riguardo al decreto che dispone il giudizio immediato il legislatore ha omesso di menzionare l’obbligo di informare l’imputato e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Pur trattandosi, con ogni probabilità, soltanto di una svista legislativa, la stessa determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati giudicati nelle forme del rito immediato e gli imputati giudicati con altri riti; inoltre, con detta omissione, viene gravemente compresso il diritto di difesa dell’imputato.

Queste circostanza potrebbero determinare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., a meno che si acceda ad una lettura costituzionalmente orientata della citata disposizione, nel senso di prevedere l’obbligatorietà dell’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa anche nel decreto di giudizio immediato.

Detta interpretazione presuppone un’indagine approfondita in ordine alla natura sostanziale o processuale dell’istituto, poiché solo nel primo caso si potrebbe ritenere, da un lato, l’effettiva lesione del diritto di difesa in caso di omesso avviso e la necessità dell’interpretazione che qui si propone.

Infine, una volta accertata la natura sostanziale dell’istituto, occorre interrogarsi su quali saranno le sorti – i vizi processuali – degli atti di vocatio in iudicum che non contengano detto avviso.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Del Popolo, Decreto di giudizio immediato e mancato avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: tra dimenticanze del legislatore, profili di illegittimità costituzionale e necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata. in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 5