ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOResponsabilità degli enti

Processo Juventus (cd. inchiesta “Prisma”): l’ordinanza con cui il GUP ha escluso l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ai sensi del d. lgs. 231/2001

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza, 10 maggio 2023
Giudice dott. Marco Picco

In tema di responsabilità degli enti, segnaliamo, con riferimento al procedimento che vede coinvolta la società Juventus F.C. ed alcuni suoi dirigenti (cd. inchiesta “Prisma”), l’ordinanza con cui il GUP ha escluso – in linea con l’orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza – l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Nell’aderire a tale indirizzo, il GUP ha ribadito il principio secondo cui  «nel processo a carico dell’ente , così come disciplinato dal d. lgs. 231/2001, non è ammissibile la costituzione di parte civile e questa deroga rispetto a quanto previsto nel modello di processo ordinario non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La disparità di trattamento con il processo ordinario può dirsi sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell’illecito oggetto dell’accertamento nel processo a carico dell’ente che, prescindendo dalla definizione della sua natura, appare strutturato nella forma di una fattispecie complessa, in cui il reato costituisce solo uno deli elementi fondamentali, sicché appare ragionevole che il legislatore abba escluso la costituzione di parte civile».

In questo quadro – si legge nell’ordinanza – «si inseriscono due recenti pronunce di merito (Corte di Assise di Taranto del 4.10.2016 e Tribunale di Trani del 7.5.2019) in cui si ritengono applicabili gli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. nei confronti dell’ente, in virtù del rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del d. lgs. 231/2001».

Le argomentazioni fornite nelle pronunce in ultimo citate, tuttavia, «non appaiono sufficienti a superare i condivisibili principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità», anche tenuto conto del fatto che le conclusioni cui si giunge circa la non ammissibilità della costituzione di parte civile «non pregiudicano le istanze risarcitorie delle persone che hanno subito un danno, considerato che l’ente può essere citato come responsabile civile per i reati commessi dai suoi dipendenti».

Redazione Giurisprudenza Penale

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