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Omicidio Cerciello Rega: depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione

Cassazione Penale, Sez. I, 22 novembre 2023 (ud. 15 marzo 2023), n. 46921
Presidente Boni, Relatore Casa

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda – relativa all’omicidio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nel luglio del 2019 – il deposito delle motivazioni della sentenza con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione, lo scorso marzo, ha annullato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma nei confronti di Elder Finnegan Lee limitatamente alle circostanze aggravanti contestate al capo 2) e al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio sul capo e sui punti predetti ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Roma e ha annullato la sentenza nei confronti di Natale Hjorth Gabriel Christian limitatamente al concorso nel delitto di omicidio di cui al capo 2), con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Roma.

Tra gli aspetti su cui si è pronunciata la Cassazione, vi è quello della comprensione, da parte degli imputati, del termine “Carabinieri“, con riferimento al quale la Corte di Assise di Appello aveva ritenuto si trattasse di parola «ampiamente conosciuta anche all’estero».

Secondo la Corte di legittimità, i giudici di appello hanno formulato un assunto – ossia quello secondo cui la parola “Carabinieri” sarebbe ampiamente conosciuta anche all’estero – che, «non essendo in alcun modo sviluppato, né correlato a ragionevoli termini esperienziali, logici, oppure a dati obiettivi, finisce con il proporre una mera ipotesi congetturale».

Oltretutto, tale ipotesi «sarebbe inficiata da un generico ed incompleto riferimento all’ “estero”, che neppure individua i Paesi presso i quali il vocabolo sarebbe, in ipotesi, conosciuto: è evidente, che se la parola “Carabiniere/i” fosse conosciuta, ad esempio, in Spagna e in America latina, si tratterebbe, pur sempre, di un “estero” che non comprende gli Stati Uniti d’America dove vive l’imputato».

Su tale ipotesi, dunque, «non può fondarsi il convincimento circa la esatta percezione e comprensione della qualifica in discussione da parte dell’imputato Elder, del quale la stessa Corte di merito ha messo in rilievo, a più riprese, l’ignoranza della lingua italiana».

Del resto – si conclude – «che il Giudice a quo non fosse del tutto convinto di tale affermazione lo si evince dalla proposizione successiva alla frase sulla conoscenza del vocabolo “Carabinieri” anche all’estero, che inizia con l’espressione “ad ogni modo”, equipollente di “comunque” (che introduce un elemento di perplessità nell’ordito motivazionale in esame) e dall’avverbio “verosimilmente“, il quale non esprime certezze, ma semplicemente rimanda alle categorie della “probabilità” e della “credibilità”».

Redazione Giurisprudenza Penale

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