ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulla responsabilità penale dell’amministratore di diritto. Necessaria la piena prova della compartecipazione materiale e morale al fatto illecito.

Cassazione Penale, Sez. II, Sent. 23 gennaio 2024 (ud. 13 dicembre 2023), n. 2885
Presidente Beltrani, Relatore Messini D’Agostini

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione, Sezione seconda penale, si è pronunciata sulla responsabilità dell’amministratore di diritto, in concorso con l’amministratore di fatto, in relazione ad illeciti in senso lato riconducibili alla società.

Nel caso di specie, ai due imputati – amministratore di diritto e amministratore di fatto di una concessionaria di automobili – era contestato un fatto di riciclaggio di una vettura provento di furto.

La sentenza impugnata aveva fra l’altro ravvisato la responsabilità del primo, affermando che «sembra implausibile ritenere che l’imputato non fosse a conoscenza dell’operazione in questione, posta in essere a nome della società da lui amministrata dal socio e zio dell’appellante».

La Corte ha ritenuto che tale motivazione fosse nella sostanza apparente e congetturale e ha affermato a chiare lettere il principio per cui «va escluso che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione».

Il tema della responsabilità penale dell’amministratore non operativo è ricorrente in giurisprudenza, la quale – ad ogni livello – afferma e ribadisce la necessità che risultino pienamente provati il contributo causale della sua condotta alla realizzazione del fatto e, soprattutto, la sua cognizione del fatto illecito.

In particolare, tale linea interpretativa è stata fatta propria da:

Redazione Giurisprudenza Penale

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