Impugnazioni: il requisito di cui all’art. 581 c. 1-ter c.p.p. (deposito della dichiarazione o elezione di domicilio) non si applica alla parte civile
Cassazione Penale, Sez. V, 15 febbraio 2024 (ud. 13 novembre 2023), n. 6993
Presidente Catena, Relatore Brancaccio
In tema di impugnazioni, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che non trova applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.