CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Furto di energia elettrica: illegittima la contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.

in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 3 – ISSN 2499-846X

La questione delle legittimità della contestazione in fatto ex art. 521 c.p. e la determinazione dei suoi limiti con la contestazione cosiddetta “rituale” non è cosa nuova. Molteplici sono stati gli spunti offerti dalla giurisprudenza sovranazionale e ancora più numerosi gli interventi dei giudici interni, sia della Cassazione che della Corte costituzionale.

Con una sentenza assai recente, la Quinta sezione e le Sezioni Unite sono tornati sul punto e, in particolare, si sono soffermati sulla natura valutativa o meno della circostanza aggravante di cui all’art. 625 co. 1 n. 7 c.p. (destinazione della cosa oggetto del furto, nella specie energia elettrica, a pubblico servizio). Gli stimoli interpretativi offerti dalla presente vicenda sono molteplici e coinvolgono la stessa sostenibilità della disciplina codicistica in merito alla distinzione del procedimento tra modifiche in iure e in facto.

Dopo aver delineato la vicenda, si proporrà una ricostruzione logica del problema attraverso un riferimento sia alla giurisprudenza europea e nazionale, sia alle posizioni dottrinali sul punto.

Anticipando la conclusione, si rileverà come la soluzione offerta dalla Quinta sezione dimostri sì una nuova attenzione alle esigenze difensive dall’imputato, ma rischia anche di complicare una disciplina già di per sé articolata e difficilmente decifrabile. L’auspicio, in attesa di un intervento riformatore complessivo del legislatore, è il superamento del “doppio binario” sancito dal codice e avvalorato dai giudici nazionali.

Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Corvaglia, Furto di energia elettrica: illegittima la contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 3