CONTRIBUTIDALLA CONSULTADIRITTO PENALE

Il caso del deputato Carlo Fidanza, imputato del reato di diffamazione aggravata, e il difficile equilibrio tra gli articoli 21 e 68 della costituzione

in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 7-8 – ISSN 2499-846X

La Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 104 del 2024, è stata chiamata a confrontarsi ancora una volta con lo spinoso problema dell’equilibrio tra gli articoli 68 (co. 1) e 21 della costituzione e, quindi, del bilanciamento tra valori insiti in un regime democratico, quali la libertà politica del parlamento e, di riflesso, dei suoi componenti, contro indebite invadenze di altri poteri, e la libera manifestazione del pensiero con i relativi limiti, sindacabili in sede giudiziaria.

Il giudice, dopo aver sottolineato l’adozione nel nostro ordinamento del criterio funzionale per delineare l’immunità parlamentare, ribadisce che nel perimetro applicativo dell’articolo 68, co. 1, rientrano non tutte le opinioni politiche espresse dal parlamentare, ma solo quelle funzionali all’esercizio dell’attività parlamentare alla luce dell’articolo 67 della costituzione (rappresentanza della Nazione), l’insindacabilità traducendosi altrimenti in privilegio personale.

Non difforme da quella del giudice italiano è la posizione di principio enunciata dalle Corti europee, che sottolineano la necessità di un nesso diretto ed evidente tra opinione espressa e espletamento della funzione parlamentare.

Di qui l’esigenza, nel pronunciarsi nei singoli casi, di uno scrutinio particolarmente rigoroso circa l’esistenza o meno del nesso funzionale.

*** ***

The Constitutional Court, in its recent judgment No. 104 of 2024, was called upon to address once again the thorny problem of the balance between Articles 68 (co. 1) and 21 of the Constitution and, therefore, of the balance between values inherent in a democratic regime, such as the political freedom of parliament and, consequently, of its members, against undue intrusiveness of other powers, and the free expression of thought with its limits which can be ascertained in the courts.

The judge, after stressing the adoption in our legal system of the functional criterion for delineating parliamentary immunity, reiterates that in the areas of application of Article 68, co. 1, not all the political opinions expressed by the member of Parliament, but only those functional to the exercise of parliamentary activity in the light of Article 67 of the Constitution (representation of the Nation) are included, the absolute immunity otherwise resulting in personal privilege.

Not unlike that of the Italian judge is the position of principle enunciated by the European Courts, which stress the need for a direct and evident link between opinion expressed and the performance of the parliamentary function.

Hence the need, in each individual case, for a particularly rigorous scrutiny as to whether or not the functional link exists.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. R. Donnarumma, Il caso del deputato Carlo Fidanza, imputato del reato di diffamazione aggravata, e il difficile equilibrio tra gli articoli 21 e 68 della costituzione, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 7-8