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La Cassazione si pronuncia in tema di mutamenti giurisprudenziali (evolutivi e innovativi) e diritto individuale alla “prevedibilità” delle decisioni

Cassazione Penale, Sez. VI, 16 luglio 2024 (ud. 26 marzo 2024), n. 28594
Presidente Giordano, Relatore Silvestri

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla rilevanza dei mutamenti giurisprudenziali (evolutivi e innovativi) e sul diritto individuale alla “prevedibilità” delle decisioni.

I giudici hanno osservato che se, da un lato, “le interpretazioni estensive, di adattamento, di specificazione, che rispettano i requisiti di ragionevolezza e di conformità al precedente rappresentano un’evoluzione fisiologica del dato legale e, quindi, sono prevedibili, dall’altro, “gli esiti interpretativi che l’agente non è in grado di rappresentarsi al momento del fatto, devono ritenersi imprevedibili.

Il riferimento – si legge nella pronuncia – “è a quelle situazioni in cui il mutamento giurisprudenziale è sostanzialmente motivato dalla necessità di sopperire ad una situazione di inerzia legislativa ovvero, come nel caso di specie, di correggere, di modificare, di prendere le distanze formalmente da una precedente opzione interpretativa considerata – successivamente – insoddisfacente, non più condivisibile, o, addirittura, errata”.

Un mutamento che, tuttavia, “rende penalmente rilevante ciò che prima era lecito; un mutamento di giurisprudenza non tanto “evolutivo”, quanto, piuttosto, sostanzialmente innovativo”.

Si è, infatti, chiarito in dottrina che:

– il mutamento evolutivo si realizza “quando, nella pressochè assenza di precedenti, si estende la portata applicativa della fattispecie incriminatrice attraverso una interpretazione che arricchisce, specifica, integra ovvero adegua il significato precedentemente attribuito all’enunciato legislativo, permettendo alla norma, cristallizzata nella disposizione, di adattarsi ad un nuovo contesto storico-normativo”;

– il mutamento innovativo si realizza “quando vi è, secondo la stessa giurisprudenza, la necessità di porre rimedio – nell’immutato contesto di riferimento – a quello che viene di fatto ritenuto dall’interprete come un vuoto di tutela derivante da una precedente interpretazione che viene considerata non più condivisibile” .

Il diritto di cambiare idea e il mutamento dell’interpretazione  – prosegue il collegio – “passano attraverso la necessità di considerare il diritto individuale dell’imputato alla prevedibilità della decisione, e, in tal senso, soccorre l’art. 5 cod. pen. che, si è fatto acutamente notare, consente di adeguare l’interpretazione del diritto ai mutamenti del contesto sociale e dello stesso sistema normativo, senza però sacrificare il diritto soggettivo del destinatario dei precetti alla libertà e sicurezza delle proprie scelte d’azione”.

In conclusione, è stato affermato il seguente principio di diritto: “costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in malam partem, nel caso in cui l’imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata – enunciata dalle Sezioni unite – che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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