ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Blocco dell’operatività del conto corrente – disposto in via anticipata dall’istituto bancario – e interesse ad impugnare il provvedimento di sequestro (anche se formalmente non ancora eseguito)

Cassazione Penale, Sez. III, 6 agosto 2024 (ud. 7 maggio 2024), n. 31958
Presidente Ramacci, Relatore Zunica

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la terza sezione penale si è pronunciata in tema di blocco dell’operatività del conto corrente – disposto in via anticipata dall’istituto bancario (a sua volta sollecitato dalla P.G. attraverso la richiesta relativa all’esistenza di rapporti di credito riconducibili all’indagato) – e interesse ad impugnare il provvedimento di sequestro, anche se formalmente non ancora eseguito.

I giudici hanno ricordato come “il sequestro preventivo di somme di denaro giacenti su conto corrente bancario – ancorché formalmente non ancora eseguito – possa ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al “blocco” dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione“.

Si è in particolare evidenziato – rispetto al sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti – che “la sua esecuzione prevede una duplice fase, consistente dapprima nel blocco del conto corrente nella titolarità dell’indagato, cui fa seguito il trasferimento delle somme ivi giacenti sul libretto del FUG, per cui non vi è dubbio che l’effetto che la misura reale produce in capo all’indagato resta sempre quella, al pari di qualunque sequestro avente ad oggetto beni di diversa natura, dell’indisponibilità delle res che ne sono attinte“.

Ciò comporta – prosegue la Corte – che, “allorquando l‘indisponibilità delle somme derivi dalla condotta dell’istituto bancario che, messo sull’avviso dalla P.G. attraverso la richiesta relativa all’esistenza di rapporti di credito riconducibili all’indagato, dia esecuzione anticipata al sequestro – non ancora formalmente eseguito – attraverso il blocco dell’operatività dei conti correnti allo stesso riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a quelli derivanti dall’esecuzione del provvedimento giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorché presenti, non più disponibili da parte dell’indagato che ne era il titolare“.

Ne consegue – si legge nella sentenza – “che a già a partire da tale momento debbano ritenersi prodotti, ancorché la procedura esecutiva non fosse stata ancora eseguita, gli effetti naturalmente correlati alla disposta misura ablatoria consistenti nella indisponibilità di quegli stessi beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare era diretto“.

In conclusione, si è affermato che “la mancata esecuzione del sequestro non è sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame, ove si accerti che la preliminare attività ricognitiva svolta dalla P.G. abbia sortito l’effetto di determinare il blocco dell’operatività dei conti correnti nella disponibilità della ricorrente, pur in assenza della loro materiale apprensione“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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