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Violenze nei confronti dei professionisti sanitari: lo schema di decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri

Nella giornata di venerdì 27 settembre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro della salute Orazio Schillaci e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda gli interventi sul codice penale, all’articolo 635 c.p., dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

Quanto alle modifiche al codice di procedura penale, all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale».

«a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale».

Sempre per quanto riguarda gli interventi sul codice di procedura penale, all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

Redazione Giurisprudenza Penale

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