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Violenze contro i professionisti sanitari: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024 – ed è in vigore da oggi (2 ottobre 2024) – il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 avente ad oggetto «misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria».


Come avevamo anticipato, il decreto-legge interviene sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.

Per quanto riguarda il primo, all’articolo 635 c.p., dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

Quanto alle modifiche al codice di procedura penale, all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale».

«a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale».

Sempre per quanto riguarda gli interventi sul codice di procedura penale, all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

Redazione Giurisprudenza Penale

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