La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Cassazione Penale, Sez. III, 10 ottobre 2024 (ud. 10 luglio 2024), n. 37237
Presidente Ramacci, Relatore Zunica
Segnaliamo, in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sentenza con cui la terza sezione penale è tornata a pronunciarsi sulla rilevanza, a fini 231, della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.
Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società – si legge nella pronuncia – “costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia, di cui dovrà eventualmente tenersi conto nell’ipotesi in cui, all’esito di un’adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l’illecito amministrativo addebitato alla società“.
In tal senso – prosegue il collegio – “si deve richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Cass. Pen., Sez. III, n. 1420/2020), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto“.
Tale autonomia “esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso“.