Sulla correzione dell’errore materiale nel caso di difformità, in punto di concessione della pena sospesa, tra dispositivo e motivazione non contestuale
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 11 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. I, 31 ottobre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 40240
Presidente Boni, Relatore Caselice
Il giudice di primo grado, in veste di giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza avanzata dal pubblico ministero, volta alla correzione dell’errore materiale presente nel dispositivo di primo grado, nella parte in cui non annoverava la sospensione condizionale in favore del condannato, beneficio invece motivato favorevolmente nella sentenza estesa in maniera non contestuale.
Il pubblico ministero ricorreva per cassazione per l’annullamento del provvedimento di rigetto rilevando che il giudizio positivo sulla concedibilità del beneficio era stato fondato su elementi noti al giudice già al momento della lettura del dispositivo.
La Corte di legittimità, con la sentenza qui brevemente annotata, ha dichiarato il ricorso non fondato, ripercorrendo gli orientamenti ermeneutici formatisi sulla questione della utilizzabilità della procedura ex art. 130 c.p.p. nel caso di concessione della pena sospesa esclusivamente in virtù dell’impianto motivazionale redatto in via postuma rispetto alla lettura del dispositivo silente sul punto.
Stando ad un primo filone giurisprudenziale, il rapporto tra dispositivo e motivazione è di prevalenza del primo sulla seconda, in quanto il dispositivo, assumendo una funzione monopolistica di esternazione della volontà decisoria nel caso concreto, acquista, con la lettura in pubblica udienza, la rilevanza esterna prima della stesura della motivazione; quest’ultima finisce pertanto per assumere una funzione meramente strumentale rispetto ad esso, potendo esclusivamente rendere chiaro il percorso logico-giuridico utile per approdare alla decisione (già) cristallizzata e non avendo il potere, per contro, di modificare quest’ultima (in termini, Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2016, n. 15986, CED 266717; Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2012, dep. 2013, n. 12929, CED 255421).
Secondo altra impostazione esegetica, devono essere rimeditati i rapporti tra dispositivo e motivazione, eseguendo un contemperamento fondato sulla pregnanza di elementi tratti dalla motivazione e significativi della volontà decisoria del giudice. Secondo questo orientamento, infatti, «la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e, pertanto, ben può contenere elementi – certi e logici – che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, sempre che la difformità non presenti profili di merito». Sulla base di queste considerazioni, in giurisprudenza è stata ritenuta adottabile la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., quando la parte motivazionale della sentenza abbia spiegato le ragioni della statuizione mancante nel dispositivo (ex multis, Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2018, dep. 2019, n. 3969, CED 275690; Cass. pen., sez. II, 1° marzo 2016, n. 23343, CED 267082; Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2015, n. 43419, CED 264909; Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2013, n. 42897, CED 257158).
Con la sentenza qui segnalata, la Corte nomofilattica, pur aprendo al secondo orientamento, rileva che il caso di specie, inerente alla difformità tra motivazione e dispositivo in punto di riconoscimento della pena sospesa, presenta «evidenti profili di merito e di natura discrezionale» concernenti in particolar modo la valutazione sulla capacità dell’imputato di astenersi dal commettere altri reati ex art. 164 co. 1, c.p. (oltre alla verifica dei presupposti formali ex art. 163 c.p.); ciò, secondo la Corte, non consente riflessioni affidabili sulla qualificazione dell’omessa menzione nel dispositivo in termini di pura dimenticanza né di escludere che nella motivazione non contestuale il giudice abbia posto in essere un “ripensamento postumo” rispetto al momento decisorio; alla luce di quanto esposto, non può essere consentito adire la procedura di correzione dell’errore materiale disciplinata dall’art. 130 del codice di rito. Da qui il rigetto del ricorso della parte pubblica.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Sulla correzione dell’errore materiale nel caso di difformità, in punto di concessione della pena sospesa, tra dispositivo e motivazione non contestuale, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 11