CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Omesso avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa: sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater, comma 4, c.p.p.

in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 11 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Grosseto, Ufficio GUP, Ordinanze nn. 152 e 163/2024
Giudice dott. Sergio Compagnucci

Con due identiche ordinanze adottate il 2 maggio 2024, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente il 28 agosto e il 18 settembre 2024, il G.u.p. presso il Tribunale di Grosseto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater, comma 4, c.p.p. «nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia».

Al di là del merito della questione di legittimità costituzionale, legato alla sentenza ex art. 420-quater c.p.p. su cui non ci si soffermerà in questa sede, le due ordinanze qui in commento si contraddistinguono per una brillante analisi della funzione che l’avviso all’indagato/imputato/condannato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa riveste all’interno del nostro sistema processuale a seguito della c.d. riforma Cartabia.

Il G.u.p. di Grosseto, infatti, ripercorrendo la giurisprudenza della Corte regolatrice, dà atto dell’esistenza di un contrasto nato tra due pronunce emesse il 9 maggio scorso, a cui la giurisprudenza successiva ha aderito, delineando con maggiore evidenza il contrasto: con la sentenza 25367/23, la Sesta Sezione ha affermato che l’omesso avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non determina alcuna nullità e, dunque, non inficia l’atto che non lo contenga; alla conclusione opposta è invece pervenuta la sentenza 32360/23 della Quarta Sezione.

In attesa che detto contrasto sfoci nell’inevitabile e improcrastinabile – almeno ad avviso dello scrivente – intervento delle Sezioni Unite, indicazioni assai preziose potrebbero provenire dal Giudice delle Leggi a seguito delle due ordinanze di remissione in esame.

In questo quadro, appare senz’altro condivisibile la ricostruzione, operata dal G.u.p. di Grosseto, della funzione che l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa esplica ai fini dell’effettivo esercizio del diritto di difesa.

In particolare, la soluzione prospettata dalle due ordinanze in esame, rifacendosi all’orientamento della Quarta Sezione, appare l’unica in grado, da un lato, di rispettare e rendere operativo l’istituto di nuovo conio e, dall’altro, di rendere concreto ed effettivo il diritto di difesa.

In ogni caso, pero, la presa di posizione della Corte Costituzionale, in un senso o nell’altro, potrebbe fornire le coordinate ermeneutiche fondamentali per dipanare l’evidente e insanabile contrasto sorto presso la Corte di Cassazione, specie in relazione al parametro costituzionale dell’art. 24 Cost.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Del Popolo, Omesso avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa: sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater, comma 4, c.p.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 11