Abrogazione dell’abuso di ufficio e introduzione dell’art. 314-bis cod. pen.: parziale abolitio criminis ed effetti successori che non interessano il peculato
In Giurisprudenza Penale Web, 2024, 12 – ISSN 2499-846X
Il contributo analizza l’incidenza prodotta dall’abrogazione del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) sul campo di applicazione di altri delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, come il rifiuto (o omissione) di atti di ufficio (art. 328 c.p.) e la nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), giungendo alla conclusione secondo cui l’intervento normativo abbia prodotto una abolitio criminis solo parziale, verificandosi un’ipotesi di successione di norme penali in relazione ad una parte delle condotte originariamente riconducibili all’abuso di ufficio.
Viene poi affrontato il tema del rapporto tra il nuovo reato di cui all’art. 314-bis c.p. ed il reato di peculato (314 c.p.) escludendo una interferenza tra le due disposizioni.
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The paper analyzes the impact produced by the repeal of the crime of abuse of office (Article 323 of the Criminal Code) on the field of application of other types of crimes of public officials against the Public Administration, such as the refusal (or omission) of official acts (Article 328 of the Criminal Code) and the new case of improper allocation of money or movable property (Article 314-bis of the Criminal Code), reaching the conclusion that the regulatory intervention has produced only a partial “abolition criminis”, while there is a hypothesis of succession of criminal rules in relation to a part of the conduct originally attributable to the abuse of office.
Then, the paper analyses the issue of the relationship between the new crime referred to in art. 314-bis of the Criminal Code and the crime of embezzlement (314 of the Criminal Code) excluding an interference between the two provisions.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Morra, Abrogazione dell’abuso di ufficio e introduzione dell’art. 314-bis cod. pen.: parziale abolitio criminis ed effetti successori che non interessano il peculato, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 12