Impugnazione dell’ordinanza cautelare emessa ai sensi dell’art. 300 comma 5 c.p.p.: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (44060/2024)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 dicembre 2024 (ud. 11 luglio 2024), n. 44060
Presidente Cassano, Relatore Casa
Come avevamo anticipato, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione in merito ai mezzi previsti per impugnare il provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 300 comma 5 c.p.p. allorquando l’imputato, già destinatario di sentenza di non luogo a procedere o comunque prosciolto, sia successivamente condannato per lo stesso fatto: “se l’imputato – nei confronti del quale era stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado – debba impugnare l’ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l’appello cautelare“.
Con la sentenza n. 44060 – depositata il 3 dicembre 2024 – le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell‘istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.“.