La Cassazione si pronuncia in tema di estinzione del reato e decisione agli effetti civili (art. 578 c.p.p.) e giudizio di rinvio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto
Cassazione Penale, Sez. VI, 10 dicembre 2024 (ud. 10 ottobre 2024), n. 45262
Presidente De Amicis, Relatore Gallucci
Segnaliamo ai lettori, in merito all’art. 578 c.p.p. (decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che l’obbligo di applicare quanto previsto dalla disposizione sussiste anche nel caso in cui il giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio disposto in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritiene sussistente il fatto di reato ascritto all’imputato, diversamente qualificandolo rispetto alla contestazione per la quale era stata pronunziata condanna in primo grado e contestualmente dichiara l’intervenuta prescrizione del delitto così ritenuto, maturata dopo l’indicata condanna, non potendosi ritenere corretta la decisione di revoca delle statuizioni civili basata sul rilievo che non ne sarebbe consentita la conservazione in quanto collegate ad un accertamento della responsabilità per un delitto oggetto di riqualificazione.