ARTICOLIDelitti contro la famigliaDIRITTO PENALEParte speciale

In merito alla violazione degli obblighi di assistenza familiare – Cass. Pen. 44629/2013

Cassazione Penale, Sez. VI, 5 novembre 2013 (ud. 17 ottobre 2013), n. 44629
Presidente Agrò, Relatore Ippolito

Depositata il 5 novembre 2013 la pronuncia numero 44629 della sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione a proposito dell’esatto ambito di applicazione della fattispecie di reato di cui all’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare). Ricordiamo che sullo stesso tema si sono pronunciate, nel gennaio di quest’anno, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 23866 (clicca qui per accedere alla notizia).

Questi, in breve, i fatti che hanno portato alla pronuncia: l’imputato era stato condannato in primo grado alla pena di sei mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa, nonchè al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, per il reato previsto dall’art. 570 cpv. c.p., n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri due figli minori, omettendo di versare alla moglie l’assegno di mantenimento di Euro 400,00 ed omettendo di provvedere in altro modo alle loro primarie esigenze di vita; contro la sentenza di appello – che ha confermato la decisione di primo grado – ricorreva per Cassazione l’imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza sul proprio stato di indigenza e sull’elemento soggettivo del reato.

All’imputato era stato contestato di aver omesso di adempiere all’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale e di avere, con tale inadempimento, fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori; formalmente – osservano i giudici – tale doppia contestazione comprende sia la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, che ha esteso al coniuge separato l’applicabilità della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, sia la fattispecie prevista dal codice penale all’art. 570, comma 2, n. 2. Si tratta di diverse violazioni di legge che, tuttavia, determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l’omissione del versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile.

La Corte, in particolare, richiama quanto recentemente precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, secondo le quali quest’ultima violazione non integra il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, giacchè il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p., operato dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21, (ed ora anche dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3), deve intendersi riferito alle pene alternative previste dall’art. 570 c.p., comma 1, (Cass. Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, rv. 255269).

Pertanto, mentre può essere realizzata la violazione dall’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 o dell’art. 3 della legge n. 54/2006, n. 54 senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell’art. 570, comma secondo n. 2, c.p., il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, commette un unico reato, quello previsto dall’art. 570, comma secondo n. 2, c.p.

La violazione meno grave (l’omissione di versamento dell’assegno di mantenimento) per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde, infatti, la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio (aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell’assegno di mantenimento.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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