Disastro ferroviario di Pioltello: il dispositivo e il comunicato del Tribunale di Milano
Tribunale di Milano, Sez. V, 25 febbraio 2025
Presidente dott.ssa Canevini, giudici dott.ssa Messina – dott.ssa Papagno
Segnaliamo ai lettori, con riferimento al procedimento penale relativo al cd. “disastro ferroviario di Pioltello“, il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Milano e la successiva “notizia di decisione” a firma del Presidente del Tribunale, dott. Fabio Roia (pubblicata ai sensi della risoluzione n. 310 del 2017 del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” e in relazione al “Documento d’intesa in materia di informazione giudiziaria” sottoscritto in data 9/12/2024).
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Questo il contenuto del comunicato del Tribunale:
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale Presidente Elisabetta Canevini ha emesso in data odierna la sentenza nel procedimento sopra indicato mediante lettura del dispositivo, riservando il termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni.
Sulla base degli elementi di fatto acquisiti durante la complessa istruttoria dibattimentale, che verranno dettagliatamente illustrati nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’impostazione accusatoria, limitatamente alle posizioni degli imputati ALBANESI, BUCCIANTINI, REBAI, GALLINI.
In particolare, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti di MARCO ALBANESI, nella sua qualità di Capo Unità Manutentiva, per i delitti di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, addebitandogli la colposa sottovalutazione del rischio, a lui noto, di rottura del giunto isolante incollato ammalorato, all’altezza del Km 13+400, lungo la linea DD, binario pari, Milano/Venezia.
Con riferimento ai medesimi reati di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, le assoluzioni pronunciate nei confronti di BUCCIANTINI, REBAI, GALLINI, in conformità alle richieste del Pubblico Ministero, così come quelle relative alle posizioni di GENTILE, LEBRUTO, MACELLO e GUERINI, tutti per non aver commesso il fatto, si sono fondate sull’assenza di prova in ordine alla realizzazione di condotte commissive od omissive ad essi rimproverabili, in considerazione dei rispettivi ruoli ricoperti all’interno dell’assetto organizzativo di Rete Ferroviaria Italiana, nonché degli effettivi flussi informativi circa l’ammaloramento del giunto e l’ inadeguatezza della manutenzione che ne ha determinato la rottura la mattina del 25 gennaio 2018, cagionando così il tragico disastro, nei pressi della stazione ferroviaria di Pioltello.
In ogni caso, il Tribunale – in coerenza con l’indirizzo interpretativo già accolto dalla Suprema Corte di Cassazione nella vicenda relativa al disastro ferroviario di Viareggio- ha escluso che le norme cautelari astrattamente violate, il cui rispetto avrebbe evitato il verificarsi del disastro, avessero ad oggetto specifiche cautele antinfortunistiche, ritenendo che in realtà esse attenessero alla gestione di un rischio ontologicamente diverso, relativo alla sicurezza della circolazione ferroviaria e alla tutela della pubblica incolumità: e sulla base di questo inquadramento giuridico della vicenda ha vagliato la sussistenza, e l’osservanza in concreto delle posizioni di garanzia riferibili ai singoli.
Inoltre, gli imputati GENTILE, LEBRUTO, MACELLO e GALLINI sono stati assolti, per insussistenza del fatto, dall’ accusa di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), tenuto conto dell’ inapplicabilità tout court della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso di specie, oltre che della radicale carenza di prova intorno all’elemento soggettivo sotteso al reato in esame.
Dal mancato riconoscimento della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche è derivata anche l’assoluzione dell’ente ai sensi del d. lgs. 231/2001 , non essendo stato integrato il reato presupposto di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231 /2001 qui contestato.
In merito ai reati per i quali è stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato ALBANESI, quest’ultimo è stato condannato, in solido con il responsabile civile RFI, a risarcire i danni cagionati dal disastro ferroviario a favore delle persone offese e del sindacato FILT – CGIL Lombardia che si sono costituiti parti civili nel procedimento, reputando raggiunta la prova del danno patito in connessione con il delitto anche per l’ente collettivo.
Le parti civili persone fisiche sono state poi anche risarcite rispetto ai danni cagionati dalle lesioni patite, ove tempestivamente denunciate tramite formale querela, visto che, trattandosi di lesioni colpose non aggravate dalla violazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, le stesse sono state ritenute procedibili esclusivamente a querela di parte.
Infine, proprio perché il mancato riconoscimento dell’ aggravante ha determinato il suddetto mutamento del regime di procedibilità del reato di lesioni colpose, il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere, noi confronti di tutti gli imputati, in relazione alla fattispecie in questione, fatta eccezione per le ipotesi in cui ha riscontrato la sussistenza di idonea querela di parte, non potendosi esaminare il merito delle accuse in assenza della condizione di procedibilità.