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Morte di una signora caduta dopo essere stata urtata da una bicicletta guidata da un bambino di 5 anni: il decreto di archiviazione del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano, Ufficio GIP, Decreto di archiviazione, 10 dicembre 2024
Giudice dott. Luigi Iannelli

Segnaliamo ai lettori – sempre in merito al procedimento relativo alla morte di un’anziana signora caduta dopo essere stata urtata da una bicicletta guidata da un bambino di 5 anni (su cui abbiamo già pubblicato la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano) – il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto tale richiesta.

Il Giudice osserva come, “secondo la teoria c.d. costituzionalmente orientata – avallata dalla dottrina nonché dalla giurisprudenza più recente – perché possa ritenersi configurata un’ipotesi di responsabilità in forma omissiva ex art. 40 cpv debba individuarsi in capo all’autore del reato la sussistenza di una posizione di garanzia, sorretta dalla previsione legislativa di obblighi di protezione e/o controllo, nonché, onde sfuggire da aprioristici schemi formali, l’effettiva possibilità di intervenire al momento del fatto per impedirne o scongiurarne la verificazione“.

Quanto alla “posizione del padre – presente, a differenza della madre, al momento del fatto – parimenti non può essere ricondotta a quella di un soggetto che, investito della posizione di garanzia, e trovandosi nella circostanza utile per impedire il verificarsi dell’evento chiamato ad evitare, non ponga in essere la condotta esigibile idonea ad evitarlo“.

Sia dalle sommarie informazioni che dalla ricostruzione degli operanti che sono intervenuti ed hanno redatto l’informativa di reato – si legge nel decreto – “non si evince che sia stato posto in essere un comportamento imprudente, imperito o negligente dal padre il quale, anzi, accompagnando il bambino con la bicicletta e standogli al fianco, non è riuscito, in un momento in cui, in modo assolutamente repentino e imprevedibile, lo stesso ha sbandato e gli è sfuggito dal controllo, a impedire il fatto per come verificatosi“.

In altri termini, “il padre, accortosi dello sbandamento del minore, non è riuscito a porre in essere la condotta che avrebbe evitato il verificarsi dell’impatto letale tra la bicicletta guidata dal figlio e la sig.ra, pur trovandosi a fianco del bambino“.

Una tale circostanza – si evidenzia – “è sintomatica della repentinità dello sbandamento che si è verificato in modo improvviso, non prevedibile né prevenibile“.

Da ultimo, a sostegno dell’assenza di una ragionevole previsione di condanna, il Giudice richiama – proprio per valorizzarne gli elementi di divergenza rispetto al caso di specie – “una sentenza della Corte di Cassazione  che ha rigettato il ricorso proposto dal padre di un minore condannato per la condotta del figlio che, alla guida di una mini-moto, aveva urtato un altro minore, cagionandogli lesioni personali. In motivazione si legge, richiamando le argomentazioni del Tribunale di Cagliari – che si era pronunciato in funzione di giudice di appello sulla sentenza del Giudice di Pace – , che il ricorrente doveva ritenersi responsabile, in quanto non aveva adeguatamente vigilato sulla condotta del figlio che si trovava a bordo di un veicolo elettrico, ed anzi, sollecitato da alcuni presenti nel parco che lamentavano preoccupazione per come veniva guidata la mini-moto, se ne disinteressava. Con ogni evidenza, si tratta di un caso del tutto differente da quello in esame, in cui la vigilanza è stata prestata, il mezzo utilizzato dal minore era una biciletta a pedali e, subito dopo il verificarsi dell’accaduto, il padre si è attivato per prestare i dovuti soccorsi“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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