ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioniIN PRIMO PIANO

Impugnazioni: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 13808/2025) sull’art. 581 comma 1-ter c.p.p.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 8 aprile 2025 (ud. 24 ottobre 2024), n. 13808
Presidente Cassano, Relatore Liberati

Come avevamo anticipato, erano state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

– se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione

– se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo.

Con la sentenza n. 13808 del 2025, sono stati affermati i seguenti principi:

– la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

– la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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