ARTICOLIDA STRASBURGO

Equo processo e CEDU (Corte EDU, Causa Bencivenga e altri c. Italia)

Corte Europea dei diritti dell’uomo, 5 novembre 2013
Bencivenga e altri contro Italia, Ric. n. 15015/03, 19419/03, 19436/03, 19448/03, 19469/03 e 19470/03

Depositata il 5 novembre scorso la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo relativa alla causa Bencivenga e altri contro l’Italia avviata in seguito a ricorso ex art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

I 6 ricorrenti – parti in procedimenti giudiziari – hanno adito i giudici di Strasburgo ai sensi della legge “Pinto” per lamentare l’eccessiva durata dei procedimenti invocando il diritto ad un equo processo ex art. 6 § 1 della CEDU, ai sensi del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».

Dopo aver respinto l’eccezione presentata dal Governo italiano in merito al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne – poichè i ricorrenti non hanno adito la Corte di cassazione ai sensi della legge «Pinto» – la Corte Europea passa a constatare che i procedimenti in questione sono durati, rispettivamente:

  • I. n. 15015/03: 6 anni e 6 mesi per un grado di giudizio;
  • II. n. 19419/03: 18 anni e 3 mesi per un grado di giudizio;
  • III. n. 19436/03: 10 anni e 6 mesi per un grado di giudizio (9 anni e 11 mesi alla data del deposito della decisione «Pinto»);
  • IV. n. 19448/03: 11 anni e 9 mesi per un grado di giudizio;
  • V. n. 19469/03: 13 anni e 3 mesi per un grado di giudizio;
  • VI. n. 19470/03: 8 anni e 10 mesi per un grado di giudizio.

I 6 ricorrenti possono tuttora considerarsi «vittime» ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione: pertanto, tenuto conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia (si veda, in primo luogo, la sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V) – proseguono i giudici di Strasburgo – non rilevando alcun elemento che possa portarla a una conclusione diversa rispetto alle altre cause già esaminate, si deve constatare in ogni ricorso una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Quanto alle richieste presentate dai ricorrenti a titolo di danno morale, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia e deliberando in via equitativa, la Corte accorda ai ricorrenti le somme indicate nella tabella allegata alla pronuncia, comparate agli importi che essa avrebbe accordato in assenza di vie di ricorso interne, alla luce dell’oggetto di ciascuna delle controversie, del valore dei procedimenti e dell’esistenza di ritardi imputabili ai ricorrenti.

Si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ha reso disponibile il testo della sentenza in italiano (Traduzione effettuata dalla Dott.ssa Anna Aragona,  funzionario linguistico. Revisione a cura della Dott. ssa Martina Scantamburlo).

Redazione Giurisprudenza Penale

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