ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Sull’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari – Cass. Pen. 47146/2013

Cassazione Penale, Sez. II, 27 novembre 2013 (ud. 16 ottobre 2013), n. 47146
Presidente Esposito, Relatore Gallo

Depositata il 27 novembre scorso la pronuncia numero 47146 della seconda sezione penale relativa all’obbligo di motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari.

In particolare, la Corte, nell’accogliere il motivo proposto dal ricorrente circa il difetto di motivazione dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare ha osservato come debba ritenersi carente di motivazione – sotto i profili della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari – l’ordinanza applicativa di misure cautelari a carico degli indagati in ordine al delitto di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione, parte datoriale, per aver essi alterato i sistemi di controllo delle presenza in ufficio, qualora nulla rilevi in merito al rapporto sinallagmatico tra la infedele rilevazione delle presenze in ufficio ed il danno patrimoniale asseritamente subito dall’Amministrazione.

A fronte delle deduzioni difensive in ordine alle modalità di retribuzione a progetto, dei dipendenti incriminati, nessuna indagine è stata compiuta per accertare se l’infedele rilevazione delle ore di presenza in ufficio di ciascun indiziato, ovvero l’indicazione di un numero di ore inferiore a quelle effettivamente prestate, abbia inciso sulle modalità di erogazione delle retribuzione, causando all’ente datore di lavoro un danno patrimoniale in concreto. 

Il Tribunale – prosegue la Corte – ha inoltre motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato con osservazioni apodittiche e non pertinenti: non basta dire che “il rischio di recidiva prescinde da qualsivoglia controllo operato dai diversi datori di lavoro presso i quali gli appellati prestano il loro servizio siccome detti comportamenti, per come strutturati, sono indicativi di una tendenza a delinquere certamente non arginabile con i rimedi disposti dalla P.A.“; e non basta neanche dire che gli indagati sono “certamente portatori di un pericolo concreto di ripetizione di reati della stessa specie per i quali si procede dovendosi ritenere che costoro avendone l’occasione, con alta probabilità commetteranno ulteriori delitti contro il patrimonio mediante frode“; ma

Ciò che occorre – specificano i giudici – è accertare, con adeguate argomentazioni e con riferimento a precisi e concreti elementi, il concreto pericolo di reiterazione del reato.

Per questi motivi, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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