Corte EDU e principio del contraddittorio nella formazione della prova
Corte Europea dei diritti dell’uomo, 3 dicembre 2013
Ricorso 35842/2005, Vararu c. Romania
Depositata il 3 dicembre scorso la pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo nella causa Vararu contro Romania in tema di contraddittorio nella formazione della prova sotto il punto di vista del valore probatorio da riconoscere alle dichiarazioni di testimoni non sentiti in contraddittorio tra le parti.
Nella sentenza che si segnala – per ora disponibile solo in lingua francese – i giudici di Strasburgo si sono pronunciati su una presunta violazione dell’art. 6 § 1 e 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – ossia in tema di diritto ad un equo processo. Il ricorrente, in particolare, lamentava la violazione del diritto ad un equo processo per essere stato condannato sulla base di dichiarazioni di testimoni raccolte in fase di indagine senza aver avuto la possibilità di controesaminare gli autori delle dichiarazioni nè al momento della deposizione, nè successivamente.
La Corte di Strasburgo osserva preliminarmente come l’art. 6 della convenzione, c. 3 lett. d) riconosca il diritto per ogni accusato di poter esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.
Come è noto, tale disposizione è interpretata in maniera pressoché costante dalla Corte EDU nel senso che, al diritto dell’accusato di confrontarsi con i suoi accusatori può derogarsi in due sole ipotesi: o quando all’accusato venga concessa l’opportunità di controbattere a quanto detto da chi lo ha accusato contestualmente a tali dichiarazioni o anche successivamente; oppure quando, pur non essendo stata concessa tale opportunità, la condanna si sia basata anche su altre prove.
In altri termini, per la Corte europea dei diritti dell’uomo può astrattamente concepirsi una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio a condizione che, naturalmente, la condanna non si sia basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese in fase anteriore al dibattimento su cui non si è avuto modo di replicare. Devono esserci, in sostanza, altri elementi di prova a carico dell’accusato.
Ebbene, nel caso di specie i giudici di Strasburgo all’unanimità hanno ritenuto che non ricorresse nessuna di queste due ipotesi: il ricorrente, infatti, non solo non aveva avuto la possibilità di controesaminare gli autori delle dichiarazioni nè al momento della deposizione, nè successivamente ma, soprattutto, non vi erano altri elementi di prova da cui poter desumere la colpevolezza del ricorrente.
In conclusione, per quanto detto prima, vi è stata una chiara violazione dell’articolo 6 § 1 e 3 della Convenzione.
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