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Caso Abu Omar, «l’azione penale non poteva essere proseguita per l’esistenza del segreto di Stato»

1Si conclude con l’annullamento senza rinvio per gli imputati la vicenda legata al sequestro dell’ex imam di Milano Abu Omar.

Lo ha stabilito il 24 febbraio 2014 la prima sezione penale della Corte di Cassazione che ha recepito l’interpretazione recentemente fornita dalla Corte Costituzionale circa la apposizione del segreto di stato ed ha così definitivamente prosciolto gli imputati «perché l’azione penale non poteva essere proseguita per l’esistenza del segreto di Stato».

Ricordiamo che il 13 febbraio scorso la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni con cui aveva accolto i ricorsi presentati dalla Presidenza del Consiglio contro la Corte di Cassazione (che il 19 settembre 2012 aveva annullato con rinvio il proscioglimento di alcuni imputati) osservando come sarebbe stato del tutto arbitrario l’assunto secondo il quale il vincolo del segreto dovrebbe intendersi circoscritto alle sole operazioni che avessero coinvolto ufficialmente i Servizi nazionali e stranieri, legittimamente approvate dai vertici dei Servizi italiani: pertanto, non spettava alla Corte di Cassazione annullare il proscioglimento degli imputati.

Redazione Giurisprudenza Penale

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