ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Sul sequestro di un sito (blog) su cui siano stati pubblicati commenti a carattere diffamatorio

1Cassazione Penale, Sez. V, 12 marzo 2014 (ud. 30 ottobre 2013), n. 11895
Presidente Dubolino, Relatore Lignola

Depositate il 12 marzo 2014 le motivazioni della pronuncia numero 11895 della quinta sezione penale relativa alla possibilità di disporre il sequestro di un sito (nel caso di specie, un blog) contenente espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro.

La Quinta sezione della Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che per procedere al sequestro di un sito internet in cui siano stati pubblicati messaggi e commenti a carattere diffamatorio è necessaria una potenzialità offensiva del sito in sé, non individuabile nello sviluppo di un blog, che rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo del sito.

Nel caso, infatti, di blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero “diario in rete”) – termine con il quale di definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano contenuti multimediali  in forma testuale o di “post” – l’inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all’accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi.

In tal caso, cioè, il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del mezzo di comunicazione, bensì sul diritto di libera manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l’esercizio dell’attività di informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse) che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell’art. 21 Cost. ma anche nell’art. 10 CEDU.

Un giusto contemperamento di opposti interessi di rilievo primario – conclude la Corte – impone allora che  l’imposizione del vincolo sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all’interno dell’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *