Alle Sezioni Unite la necessità del previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare
Cassazione Penale, Sez. V, Ord. 20 febbraio 2014 (ud. 5 febbraio 2014), n. 8070
Presidente Fumo, Relatore Lignola, P. G. Cedrangolo
Si segnala che lo scorso 20 febbraio, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 8070, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«Se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente, per mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame».
Sul punto – come sottolineano i giudici nell’ordinanza di rimessione (v. punto 6) – si registra il seguente contrasto giurisprudenziale:
- La tesi tradizionale (Sez. 5, n. 35931 del 15/07/2010, Toni, Rv. 248417; Sez. 1, n. 23482 del 28/02/2003, Pittaccio, Rv. 225326), ribadita anche molto recentemente (Sez. 2, n. 9258 del 23/11/2012 – dep. 27/02/2013 secondo cui «nell’ipotesi di emissione di una nuova misura custodiale in seguito alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non ha l’obbligo di interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario»), esclude la necessità di un secondo interrogatorio, richiamando anche la giurisprudenza che afferma il medesimo principio, con riferimento al caso in cui la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di quello competente, nel termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, sempre che non siano stati contestati all’indagato o all’imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez. 5, n. 3399 del 27/10/2009 – dep. 26/01/2010, Zarcone, Rv. 245836; Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975). A fondamento di questo indirizzo, si osserva innanzi tutto che le prescrizioni di cui agli artt. 294 e 302 cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica (Sez. F, n. 34026 del 14/09/2010, C, non massimata; Sez. 5, n. 35931 del 15/07/2010, Toni; Sez. 1, n. 23482 del 28/02/2003, Pittaccio, Rv. 225326).
- La tesi contraria afferma la necessità di un nuovo interrogatorio anche nel caso in cui l’ordinanza custodiale precedente sia divenuta inefficace, a norma di quanto previsto dall’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. In questo senso si è espressa innanzi tutto una decisione di questa Sezione (Sez. 5, n. 5135 del 12/11/2010 – dep. 11/02/2011, Toni, Rv. 249693), secondo cui “è illegittima l’ordinanza di custodia cautelare motivata per relationem ad altra ordinanza – dichiarata inefficace per inosservanza del termine stabilito per la decisione del giudice del riesame (art. 309 c.p.p., comma 10) – e adottata in assenza del previo interrogatorio”, in quanto “si tratta infatti di provvedimento nuovo – e non già meramente reiterativo o sostitutivo di quello originario che risulti ancora valido al momento dell’emissione del nuovo – tanto da imporre una nuova richiesta del P.M., cui deve, in tal caso, far seguito il previo interrogatorio dell’indagato”, e ciò, secondo quanto affermato in motivazione, “a pena di inefficacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p.” e con conseguente “radicale nullità” del provvedimento del Tribunale del riesame che non rilevi tale effetto.
Rilevato, dunque, che la tematica ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, è apparso necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite Penali a norma dell’art. 618 c.p.p.