In tema di omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Cassazione Penale, Sez. III, 14 marzo 2014 (ud. 22 gennaio 2014), n. 12248
Presidente Squassoni, Relatore Scarcella, P.G. Canevelli
Depositata il 14 marzo 2014 la pronuncia numero 12248 della terza sezione penale in tema di omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000.
I giudici di legittimità hanno affermato i seguenti ulteriori principi di diritto:
- Il delitto di cui all’art. 10-ter non è un reato con condotta di natura esclusivamente omissiva, ma è un reato a condotta “mista”, in parte attiva ed in parte omissiva, in cui la componente attiva è riconducibile alla presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte di chi è obbligato a tale adempimento, da cui emerga un debito di imposta superiore alla soglia di Euro cinquantamila, mentre quella omissiva – su cui è incentrato l’intero disvalore della fattispecie – è rappresentata dall’omesso versamento dell’Iva, liquidata dal contribuente nella relativa dichiarazione.
- Il dolo generico, normativamente richiesto per la punibilità richiede che il soggetto attivo con “coscienza e volontà” presenti una dichiarazione Iva e ometta il versamento entro il termine stabilito, ovverosia entro il 27 dicembre del successivo periodo d’imposta, delle somme in essa indicate a favore dell’Erario; tale elemento psicologico deve investire l’elemento costitutivo del reato costituito dal superamento della soglia di punibilità richiesta dalla legge, ciò che comporta che l’agente debba avere anche la consapevolezza che dette somme superino la soglia di Euro cinquantamila.
- Non è configurabile a titolo di tentativo, in quanto, avuto riguardo alla parte di condotta penalmente rilevante (l’omissione), o il termine del 27 dicembre del successivo periodo d’imposta, entro il quale si deve adempiere, è scaduto, ed allora il reato è già consumato, oppure il predetto termine non è ancora scaduto, ed allora il soggetto obbligato può ancora adempiere
- Ai fini della sussistenza del dolo generico richiesto per la punibilità del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, (Omesso versamento dell’IVA), il giudice deve accertarne l’esistenza, attesa la non configurabilità del tentativo, nel momento in cui il reato si perfeziona, ossia alla data di scadenza ultima entro cui effettuare il versamento
- La natura giuridica di reato a condotta mista (commissiva, quanto alla presentazione della dichiarazione; omissiva, quanto al mancato versamento, momento che qualifica la rilevanza penale del fatto), del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, (Omesso versamento dell’IVA), è punibile, a titolo di dolo eventuale, in caso di coincidenza soggettiva tra chi presenta la dichiarazione IVA e chi omette di versare alla scadenza l’IVA dichiarata. Ne consegue, che la punibilità è esclusa nel caso in cui il soggetto tenuto all’adempimento fiscale penalmente rilevante (cioè, a versare UVA dichiarata) sia un soggetto diverso da quello che aveva presentato la dichiarazione IVA, salvo che la Pubblica Accusa non dimostri o l’esistenza di un’inequivoca preordinazione soggettiva della condotta rispetto all’omissione penalmente rilevante D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 ter, (quale, ad esempio, un fatto volontario finalizzato artatamente alla dismissione della carica di amministratore), oppure l’esistenza, da parte di ha presentato la dichiarazione, di un contributo causale, materiale o morale – da valutarsi a norma dell’art. 110 c.p. -, all’omissione di chi, al momento della scadenza, sia obbligato al versamento dell’imposta dichiarata.