ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Prostituzione minorile: sulla promessa di denaro per rapporti con il solo soggetto agente (Sez. Un. 16207/2014)

corte-cassazione_324Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 aprile 2014 (ud. 19 dicembre 2013), n. 16207
Presidente Santacroce, Relatore Fiale, P.G. Destro

Sono state depositate il 14 aprile 2014 le motivazioni della sentenza numero 16207 delle Sezioni Unite in tema di prostituzione minorile.

Ricordiamo che l’8 ottobre 2013, con l’ordinanza numero 32067 del 2013 (clicca qui per scaricare l’ordinanza di rimessione) la terza sezione penale della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «Se la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilitàattraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma 1 o di cui al comma 2 dell’art. 600 bis cod. pen.»

Il 19 dicembre 2013 si è tenuta l’udienza davanti alle Sezioni Unite ed è stata fornita la seguente risposta: «Integra la fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 600-bis cod. pen.»

Il 14 aprile 2014 sono state depositate le motivazioni con le quali le Sezione Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno statuito che: «la condotta consistente nel promettere o dare denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 600 bis cod pen., e non quella di induzione alla prostituzione minorile di cui al comma primo dello stesso articolo.»

Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato:
– che l’atto sessuale compiuto dal minore prostituito, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, non può essere inquadrato in un’area di libertà;
– che da tale assenza di libertà della prostituzione minorile, di cui il fruitore della prestazione sessuale non può non essere a conoscenza, discende – in forza della precisa incriminazione prevista dal comma secondo dell’art.600 bis c.p. – la punibilità della condotta del cliente medesimo, che diversamente è immune da sanzione penale quando viene in rapporto, sempre da cliente, con la prostituzione del soggetto adulto;
– che, in tale logica punitiva del cliente del minorenne, la condotta di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma della disposizione citata deve essere sganciata dal rapporto sessuale con l’agente, dovendo avere riguardo alla prostituzione esercitata nei confronti di terzi, anche identificabili in un solo soggetto purché diverso dall’induttore.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com