Guida in stato di ebbrezza: nel caso di concorso tra aggravanti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies dell’art. 186
Cassazione Penale, Sez. IV, 28 aprile 2014 (ud. 13 dicembre 2013), n. 17821
Presidente Zecca, Relatore Dovere, P.G. Gialanella
Depositata il 28 aprile 2014 la pronuncia numero 17821 della quarta sezione penale in tema di guida in stato di ebbrezza relativa, in particolare, ai criteri in base ai quali operare gli aumenti di pena nel caso in cui concorrano le circostanze ad effetto speciale dell’aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e dell’aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada).
Considerato che l’art. 186, comma 2 sexies prevede un aumento da un terzo alla metà della sola ammenda «prevista dal comma 2» se il fatto è commesso tra le ore 22,00 e le ore 7,00. e il comma 2 bis prevede il raddoppio delle “sanzioni di cui al comma 2”, il quesito concerneva le modalità di applicazione dei menzionati aumenti.
La Corte ha ritenuto che il riferimento alle pene di cui al comma 2 contenuto in entrambe le disposizioni che descrivono le menzionate aggravanti escluda l’applicazione successiva delle due circostanze (secondo la regola posta dall’art. 63 c.p., comma 2), dovendo trovare applicazione il disposto dell’art. 63 comma 4 c.p. ai sensi del quale «si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla». Infatti – specificano i giudici – si tratta di circostanze ad effetto speciale (ancorchè una di esse preveda l’aumento della sola pena pecuniaria) che concorrono convergendo verso i medesimi fatti (quelli previsti dal comma 2). Diversamente opinando – si legge nelle motivazioni – l’aumento per la seconda delle aggravanti prese in considerazione verrebbe ad essere apportato non già sulla pena di cui al comma 2, bensì sulla pena come risultante dall’aumento per la prima delle concorrenti aggravanti.
In conclusione, è stato formulato il seguente principio di diritto: «in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, quando concorrano le circostanze aggravanti previste rispettivamente dai commi 2 bis e 2 sexies del citato art. 186, deve trovare applicazione l’art. 63 c.p., comma 4».
In applicazione di tale principio, deve trovare applicazione solo l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis con facoltà del giudice di aumentare la pena così definita sino ad un terzo.