Sul sequestro di beni conferiti in trust – Cass. Pen. 21621/2014
Cassazione Penale, Sez. IV, 27 maggio 2014 (ud. 27 febbraio 2014), n. 21621
Presidente Garribba, Relatore De Amicis, P.G. Volpe
Depositate il 27 maggio 2014 le motivazioni della pronuncia numero 21621 della sesta sezione penale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni conferiti in trust ma rientranti nella disponibilità dell’indagato.
La sesta sezione della Corte ha affermato che deve considerarsi legittimo il sequestro, finalizzato alla confisca di cui all’art. 416-bis, comma 7, cod. pen. (secondo il quale “nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego“) di partecipazioni di società segregate in “trust”, in presenza di elementi indiziari sintomatici di un collegamento fra l’oggetto del negozio di destinazione e l’ipotizzata attività illecita, tale da far ritenere persistente la disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori, coinvolti in attività riconducibili al sodalizio mafioso, ed il conseguente carattere fittizio del trasferimento fiduciario.
Tali elementi sintomatici – scrivono i giudici – possono essere individuati nella coincidenza fra i disponenti e i beneficiari del “trust”, nella sostanziale continuità del controllo societario e nella comunanza di interessi economici con altre società riconducibili ai conferenti.
Questo il principio di diritto affermato dai giudici:
Sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 416-bis, comma 7, c.p., partecipazioni a società trasferite in un trust, quando sussistono elementi indiziari sintomatici di una correlazione tra l’oggetto di tale atto di destinazione e la ipotizzata attività illecita, che consentono di ritenere fittizia l’operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori della società.