In tema di applicazione della continuazione – Cass. Pen. 22561/2014
Cassazione Penale, Sez. II, 30 maggio 2014 (ud. 8 maggio 2014), n. 22561
Presidente Petti, Relatore Casucci
Depositate il 30 maggio 2014 le motivazioni della pronuncia numero 22561 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione.
La Corte, in particolare, ha affermato che il giudice della cognizione, nel caso in cui riconosca la continuazione tra il reato accertato nel giudizio e altri per i quali siano già intervenute sentenze irrevocabili di condanna e provvedimenti di cumulo ex art. 671 cod. proc. pen., non è tenuto a osservare, nella determinazione della pena complessiva, il limite massimo del triplo della pena irrogata per il reato più grave (ex art. 81, comma secondo, cod. pen.), ma soltanto quello costituito dalla somma delle pene già inflitte con i provvedimenti considerati (ex art. 671 cod. proc. pen.).
In motivazione, la Corte ha ritenuto la prevalenza, per ragioni di specialità, della regola dettata dall’art. 671 cod. proc. pen. su quella dettata dall’art. 81 cod. pen., osservando che una diversa interpretazione comporterebbe, nel caso in cui sia stato già raggiunto il limite del triplo per effetto delle precedenti applicazioni del regime della continuazione, l’impunità dell’ulteriore reato riconducibile al medesimo disegno criminoso.