ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

In tema di intercettazioni di conversazioni dei difensori – Cass. Pen. 26323/2014

Cassazione Penale, Sez. II, 18 giugno 2014 (ud. 29 maggio 2014), n. 26323
Presidente Gentile, Relatore Rago, P.G. Volpe

Depositata il 18 giugno 2014 la pronuncia numero 26323 della seconda sezione penale con la quale la Corte di Cassazione ha affrontato il tema relativo ai presupposti per far valere l’inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni dei difensori ex art. 103 c.5 c.p.p. (Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite).

La Corte, in particolare, era chiamata a pronunciarsi su una vicenda relativa ad un colloquio intercettato nell’abitacolo dell’autovettura di un soggetto che, parlando con l’Avvocato (al quale era legato da uno stretto rapporto di amicizia), gli aveva confessato di aver commesso i fatti per cui era indagato. Contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva reputato quella intercettazione non utilizzabile (in quanto l’indagato e l’Avv. stavano parlando in tutta evidenza della vicenda processuale per la quale il legale era difensore) proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero osservando come nessuna delle frasi e dichiarazioni pronunciate dall’Avv. rappresentasse esercizio dell’attività difensionale, non avendo egli fornito consiglistrategie difensive, chiesto il consenso a svolgere alcuna attività particolare o fatto riferimento ad alcuna norma e/o orientamento giurisprudenziale relativo alla vicenda. In altri termini – ad avviso del Pubblico Ministero – l’Avvocato sarebbe stato in quell’occasione un mero interlocutore passivo e il solo fatto che i reati confessati si collocassero nella vicenda per cui svolgeva attività legale, dunque, non sarebbe bastato per definire la conversazione intercettata come un «dialogo attinente alla funzione esercitata».

Così riepilogati i fatti, i giudici prendono le mosse ricordando la ratio del divieto scolpito nell’art. 103 c.p.p.: ossia la tutela dell’esercizio della funzione difensiva e, quindi, di un diritto costituzionalmente protetto

Di conseguenza – si legge in sentenza – perchè possa essere fatta valere la suddetta inutilizzabilità è necessario che il difensore venga a conoscenza dei fatti a causa dell’esercizio delle funzioni difensive o della propria professione (Cass. 17979/2013 riv 255516) e sempre che attengano alla funzione esercitata (SSUU 25/1993 riv 195628). Dal momento che il divieto in questione non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica, a contrario, deve desumersi che il divieto in esame non è invocabile se la conversazione non sia pertinente all’attività professionale svolta e se la conversazione integra essa stessa un’ipotesi di reato.

In tema di garanzie di libertà dei difensori previste dall’art. 103 c.p.p. – ha, dunque, concluso la sentenza – il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni riguarda solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui venga intercettato un colloquio fra l’indagato ed un avvocato legati da uno stretto rapporto di amicizia e familiarità, il giudice, al fine di stabilire se quel colloquio sia o no utilizzabile, all’esito di un esame globale ed unitario dell’intera conversazione, deve valutare:

  • se quanto detto dall’indagato sia finalizzato ad ottenere consigli difensivi, o, non sia, piuttosto, una mera confidenza che potrebbe essere fatta a chiunque altri con cui si trovi in stretti rapporti di amicizia;
  • se quanto detto dall’avvocato sia di natura professionale (e, quindi, rientrante nell’ambito del mandato difensivo) oppure abbia una mera natura consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute”.

Facendo applicazione di tali principi, i giudici hanno accolto il ricorso del pubblico ministero annullando con rinvio l’ordinanza impugnata.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *