Alle Sezioni Unite una questione in tema di rescissione del giudicato
Si segnala che è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa al recente istituto della cd. rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.).
Si tratta di un apposito rimedio straordinario revocatorio del giudicato, previsto sotto il nuovo art. 625 ter c.p.p., attivabile nel caso in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del processo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, provando che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo.
Il presupposto per la richiesta di rescissione, dunque, è che si sia proceduto in assenza dell’imputato (come è noto, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 67/2014 l’istituto della cd. assenza ha sostituito la precedente contumacia) sulla base della esistenza di fatti sintomatici dai quali si presumeva la conoscenza della celebrazione del processo.
Questa la questione rimessa alle Sezioni Unite:
«Se, ed entro che limiti, l’istituto della rescissione del giudicato, previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge indicata».
L’udienza è prevista per il 17 luglio 2014.