ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

In ordine al delitto di turbata libertà degli incanti – Cass. Pen. 32237/2014

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 luglio 2014 (ud. 13 marzo 2014), n. 32237
Presidente Agrò, Relatore De Amicis

Depositata il 21 luglio 2014 la pronuncia numero 32237 in tema di turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

In particolare, i giudici della sesta sezione hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • la configurabilità del reato va esclusa ogni qualvolta l’individuazione del contraente non avvenga all’esito di una gara (anche informale ed atipica), bensì mediante l’esercizio di attività negoziale posta in essere dalla pubblica amministrazione secondo le norme del diritto privato;
  • tale situazione ricorre anche quando, pur essendo stato avviato un procedimento ad evidenza pubblica, la p.a. orienti poi la propria azione nel senso della conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale, previsto dalla normativa di settore (nella specie, assegnazione di aree demaniali portuali) in linea con i principi dettati dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 11 l. n. 241 del 1990);
  • pertanto le eventuali illegittimità riscontrabili nel percorso convenzionale intrapreso, quali ad es. la mancanza o invalidità della determinazione a contrarre, potranno rilevare sul piano amministrativo (rendendo se del caso annullabile l’accordo, per l’invalidità derivata dal vizio del procedimento di formazione del consenso della parte pubblica), risultando peraltro inidonee ad integrare la fattispecie di cui all’art. 353 cod. pen.

Redazione Giurisprudenza Penale

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