Impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento per violazione del “ne bis in idem”
Cassazione Penale, Sez. V, 24 luglio 2014 (ud. 16 giugno 2014), n. 32983
Presidente Dubolino, Relatore Lignola, P.G. Gaeta
Con la pronuncia che si segnala, depositata il 24 luglio 2014, la quinta sezione penale si è pronunciata in ordine alla possibilità per la parte civile di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato per violazione del ne bis in idem.
Questi i fatti: il Giudice di pace di Torino dichiarava non doversi procedere per i delitti di ingiuria e minaccia per improcedibilità dell’azione, essendo intervenuto rispetto ai medesimi fatti decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Torino, per il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. La parte civile proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza di non doversi procedere sostenendo che la preclusione prevista dall’art. 649 cod. proc. pen. non dovrebbe operare rispetto all’ipotesi di archiviazione, perchè il divieto di sottoporre taluno ad un procedimento penale, quando per lo stesso fatto sia stato celebrato un precedente giudizio, opererebbe solo a condizione che quest’ultimo sia stato definito con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili, come testualmente dispone l’art. 649 cod. proc. pen.. Ne conseguirebbe – secondo il ragionamento del ricorrente – l‘illegittimità della sentenza che disponga non doversi procedere, nei confronti dell’imputato, sul solo presupposto che questi sia sottoposto ad altro giudizio per il medesimo fatto, sebbene lo stesso ancora non sia stato concluso mediante un provvedimento irrevocabile.
La Corte ha ritenuto il ricorso delle parti civili inammissibile per difetto di interesse richiamando una recente pronuncia selle Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242) con la quale, risolvendo un contrasto sulla questione concernente la ricorrenza o meno dell’interesse della parte civile a proporre ricorso avverso la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, era stato affermato che «l’azione civile inserita nel processo penale assume carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicchè essa deve subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, cioè le esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo. In particolare, consegue, da un verso, che l’azione civile mantiene la sua natura e caratteristiche civilistiche; e che, al di fuori di quanto attiene alla natura “civilistica” dell’azione, i poteri ed i comportamenti processuali della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura penale».
La sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale e non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) nè altro effetto pregiudizievole, poichè la cognizione penale si è limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito: risulta assicurata al danneggiato in sede civile la risarcibilità totale dei danni patrimoniali ed anche non patrimoniali subiti, dovendo, per quest’ultimi, il giudice civile, nell’applicazione dell’art. 185 cod. pen., accertare in via incidentale se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine appunto della liquidazione dei danni morali. Di conseguenza – affermano i giudici – la parte civile non ha alcun interesse a che la querela sia qualificata o meno come sussistente, non configurandosi alcuna utilità, ai fini dell’azione civilistica intentata, che, in modo concreto e attuale, immediato e diretto, risulti connessa all’accoglimento dell’impugnazione.
Se è vero che questi principi sono stati affermati con riferimento alla sentenza di non doversi procedere per difetto di querela – si legge nelle motivazioni – tuttavia, i termini della questione si pongono in maniera identica rispetto alla sentenza di proscioglimento che dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per violazione del divieto di bis in idem: la preclusione processuale derivante dal decreto di archiviazione, in mancanza del provvedimento motivato di cui all’art. 414 cod. proc. pen., opera infatti esclusivamente sull’iniziativa del pubblico ministero e non comporta alcuna conseguenza per il danneggiato, che può azionare la propria pretesa in sede civile senza alcun pregiudizio.
Deve dunque affermarsi il principio per il quale la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a violazione del divieto di un secondo giudizio, espresso dall’art. 649 cod. proc. pen..