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In tema di astensione dalle udienze degli avvocati – Sezioni Unite 40187/2014

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 29 settembre 2014 (ud. 27 marzo 2014), n. 40187
Presidente Santacroce, Relatore Franco, P.G. Destro, Ric. Lattanzio

Depositate il 29 settembre 2014 le motivazioni della pronuncia numero 40187 delle Sezioni Unite Penali in tema di astensione dalle udienze degli avvocati.

Ricordiamo che, con l’ordinanza numero 51524/2013 (clicca qui per scaricare il testo dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite) era stata formulata la seguente questione di diritto: “Se, anche dopo l’emanazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, permanga il potere del giudice – in caso di adesione del difensore all’astensione proclamata dall’associazione di categoria – di disporre la prosecuzione del giudizio in presenza di esigenze di giustizia non contemplate dal codice suddetto“.

Nell’ordinanza di rimessione i giudici della quinta sezione avevano posto il problema del contemperamento tra interessi, diritti e situazioni non contemplate nel codice di autoregolamentazione quali, ad esempio, la ragionevole durata del processo (ormai assurta a rango costituzionale), la coesistenza di situazioni configgenti (imputati con interessi contrapposti), la persistenza di misure cautelari non custodiali, ma comunque incidenti su un diritto fondamentale, o – come nel caso concreto – il grave disagio di un teste chiamato a testimoniare da una città lontana rispetto al luogo di svolgimento del processo. Nel caso di specie, l’imputato aveva lamentato la violazione dell’articolo 420-ter c.p.p., per essere stata rigettata la richiesta del rinvio dell’udienza per l’adesione del difensore allo stato di agitazione proclamato dalle Camere penali: il giudice aveva, infatti, rigettato la richiesta di rinvio motivandola con l’urgenza del procedimento per la necessità di escutere un teste che aveva affrontato un lungo viaggio (da Bari a Bologna) per essere presente quel giorno in aula.

Si chiedeva alle Sezioni Unite, in sostanza, di chiarire l’esatto ambito di operatività e di cogenza della normativa autoregolamentare emanata in attuazione della legge 146/90 che, per il suo rilievo pratico e per l’importanza dei diritti coinvolti, appare opportuno rimettere alle valutazioni del Supremo consesso.

Il 27 marzo 2014, la Corte di Cassazione aveva risposto al quesito fornendo la seguente soluzione: «Negativa, salvo che sussistano situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo».

Il 29 settembre 2014 sono state depositate le motivazioni con le quali le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • l’adesione del difensore all’astensione collettiva di categoria configura non una mera libertà, ma l’esercizio di un vero e proprio diritto avente fondamento costituzionale;
  • il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 (così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002), costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell‘art. 101 Cost., comma:

In conclusione, il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell’avvocato che aderisce all’astensione dall’attività giudiziaria e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato, conformemente alle indicazioni della sentenza costituzionale n. 171 del 1996, in via generale dal legislatore primario con la L. n. 146 del 1990 (come modificata e integrata dalla L. n. 83 del 2000) e dalle suddette fonti secondarie alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l’adesione all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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