Caso Ruby: depositate le motivazioni della Corte di Appello di Milano
Corte di Appello di Milano, Sentenza 16 ottobre 2014 (ud. 18 luglio 2014)
Presidente Tranfa, Relatore Locurto
Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, il deposito delle oltre 300 pagine di motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 18 luglio, la Corte di Appello di Milano ha assolto l’imputato Silvio Berlusconi nella vicenda relativa al cd. caso Ruby.
In punto di diritto, i giudici della Corte di Appello si sono pronunciati in ordine alle due imputazioni (prostituzione minorile e concussione) non ravvisando le prove della conoscenza della minore età della ragazze ed escludendo che siano state poste in essere minacce o intimidazioni da parte dell’ex Premier nei confronti dei funzionari della questura.
Proprio con riferimento alla contestazione del reato di concussione, ricordiamo che in primo grado i giudici del Tribunale di Milano avevano rimodulato l’accusa in concussione per costrizione (art.317) escludendo potesse ricorrere l’ipotesi della induzione indebita (art. 319 quater, introdotto dalla legge 190/2012) come era stato invece ipotizzato dall’accusa.
Al contrario, la Corte di Appello ha escluso la concussione (per costrizione) ritenendo che il funzionario della questura agì non perché pressato e costretto, ma per “eccessivo ossequio e precipitazione”, “timore reverenziale” e “debolezza”, per non volere “sfigurare” di fronte all’allora premier con il quale si era “sbilanciato” troppo in anticipo.
Per la configurabilità della concussione mediante costrizione – scrive infatti la Corte di Appello – è necessaria la prova che la volontà del funzionario sia stata coartata da un comportamento intimidatorio di Berlusconi che, mettendolo di fronte alla alternativa secca tra il concedere l’utilità richiesta e il patire un danno ingiusto, abbia limitato la libertà di autodeterminazione del funzionario al punto da costringerlo (e non semplicemente condizionarlo) nelle sue determinazioni.
Sebbene, infatti, risulti provata l’efficacia causale dell’intervento di Berlusconi sulla produzione dell’indebito vantaggio, tuttavia, quel che non risulta provato è che i funzionari si polizia siano stati costretti alla accelerazione nelle procedure e all’affidamento della ragazza alla Minetti dalla minaccia di un male ingiusto implicitamente ravvisabile nell’intervento di Berlusconi e non invece soltanto indotti a farlo, per effetto del meccanismo innescato dalla telefonata, mancando la prova che la “richiesta” dell’ex Premier fosse accompagnato da una qualche minaccia.
Uniformandosi alla nota pronuncia delle Sezioni Unite Maldera (sull’ormai noto spacchettamento della concussione), la Corte ha ribadito come la condotta costrittiva di cui all’art. 317 c.p. richieda una minaccia quale vis compulsiva che ingeneri ab extrinseco il timore di un male ingiusto con la conseguenza che deve categoricamente escludersi dall’area della concussione per costrizione il caso in cui il privato sia indotto a prestare l’utilità per metus ab intrinseco, ossia «per il timore che nasce dall’animo umano senza esservi incusso dal fatto altrui». Nella costrizione, in altri termini, «il timore deve essere l’effetto di una azione altrui e non la conseguenza di un proprio stato d’animo».
In conclusione, secondo la Corte di Appello di Milano i fatti si pongono al di fuori del perimetro di rilevanza penale tracciato dalle Sezioni Unite Maldera sia con riferimento alla concussione di cui all’art. 317 c.p. (non essendoci prova di una intimidazione costrittiva) sia con riferimento alla induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater c.p. mancandone il requisito essenziale: l’indebito vantaggio dell’extraneus, vero “criterio di essenza” della fattispecie induttiva (a prescindere dalla punibilità in concreto del privato ovviamente esclusa per i fatti anteriori alla entrata in vigore della legge 190/2012).