ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

In ordine alla nozione di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p. – Cass. Pen. 43394/2014

Cassazione Penale, Sez. I, 16 ottobre 2014 (ud. 3 ottobre 2014), n. 43394
Presidente Chieffi, Relatore Vecchio

Depositata il 16 ottobre 2014 la pronuncia numero 43394 in tema di cd. “quasi flagranza” ex art. 382 c.p.p. comma 1 (secondo il quale «è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima») con la quale la prima sezione penale della Corte di Cassazione, dando atto del contrasto in giurisprudenza sul tema, ha aderito al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità affermando che non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi.

La Corte, come detto, ha confermato un orientamento ormai consolidato all’interno della giurisprudenza di legittimità: v. in senso conforme Cass. pen. Sez. V, 31-03-2010, n. 19078 (rv. 247248) secondo cui «non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l’arresto se l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l’arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa» nonché Cass. pen. Sez. III, 13-07-2011, n. 34918 (rv. 250861) secondo cui «non sussiste la condizione di cosiddetta “quasi-flagranza” qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi».

Non merita, dunque, condivisione l’orientamento minoritario secondo cui sarebbe ravvisabile la quasi flagranza pur in difetto dei requisiti della diretta percezione della azione delittuosa e della immediatezza dell’inseguimento: v. in questo senso Cass. pen. Sez. II, 10-11-2010, n. 44369 (rv. 249169) secondo cui «la nozione di inseguimento del reo, nell’ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato, ricomprende l’azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti».

Quest’ultima interpretazione della nozione della quasi flagranza – scrivono i giudici – si collocherebbe al di fuori anche di una possibile interpretazione estensiva dell’art. 382 c.1 c.p.p. poiché mostra di trascurare la necessaria correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso e il successivo intervento di privazione della libertà dell’autore del reato.

Il lemma «inseguire», l’azione del  «correre dietro chi fugge» e il requisito di immediatezza derivante dall’espressione «subito dopo il reato» postulano, infatti, la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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