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Aggravante della crudeltà (art. 61 n. 4 c.p.) e reiterazione di colpi inferti alla vittima – Cass. Pen. 40829/2014

Cassazione Penale, sez. I, 2 ottobre 2014 (ud. 5 giugno 2014), n. 40829
Presidente Chieffi, Relatore Sandrini, P.G. Delehaye

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Cassazione torna sul tema della natura giuridica dell’aggravante della crudeltà, prevista dall’art. 61 n. 4 cod. pen. e della sua compatibilità con la molteplicità di colpi inferti dall’omicida alla propria vittima. Giova procedere con ordine, presentando il caso di specie dal quale ha preso le mosse la statuizione della Suprema Corte.

Tizio si introduceva – assieme al complice Caio – nell’abitazione di Sempronio, e apprendeva materialmente alcune monete, suscitando la reazione fisica della vittima derubata; interveniva nella colluttazione, a difesa di Tizio, il complice Caio, il quale cominciava a colpire ripetutamente il soggetto passivo sia a mani nude, sia con l’uso di un ventilatore e di assi di legno chiodate. Tale susseguirsi di colpi proseguiva anche dopo che la vittima era oramai inerte ed inoffensiva, e culminava in gravissime lesioni che finivano per cagionarne la morte.

L’imputato veniva condannato, per quanto qui di interesse, alla pena della reclusione per omicidio aggravato dalla crudeltà; a tale verdetto processuale addivenivano conformemente il giudice di primo grado e la Corte Territoriale, evidenziando come l’azione criminosa abbia ecceduto i limiti operativi tesi a cagionare l’uccisione della vittima ed abbia visto il soggetto agente martoriare il corpo di quest’ultima per cagionarle atroci sofferenze completamente inutili rispetto a quelle strettamente connesse alla produzione dell’evento morte.

Rileva particolarmente il motivo posto dalla difesa a sostegno del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado: il difensore rinveniva un errore di diritto nell’avere la Corte Territoriale agganciato la sussistenza della circostanza aggravante alla “mera reiterazione” di colpi inferti alla vittima. In altri termini, si asseriva che detta molteplicità di atti lesivi fosse pienamente proporzionale rispetto all’intenzione criminosa tesa all’offesa del bene vita, e che non potesse dedursi alcuna indole particolarmente malvagia nelle modalità esecutive, posto che la scarsa offensività dei mezzi utilizzati doveva necessariamente tradursi in un crescendo di aggressioni al bene giuridico di riferimento e dunque in una nutrita serie di atti materiali.

La Suprema Corte censura l’errore di lettura velatamente sotteso alle argomentazioni difensive e rigetta il ricorso. Statuiscono i Giudici di Legittimità che la circostanza aggravante della crudeltà presenta natura di circostanza soggettiva, dunque prevista dal Legislatore per applicarsi al reo che abbia rivelato una particolare efferatezza e brutalità nel compimento del fatto illecito; dal punto di vista obbiettivo, e con riguardo all’ipotesi ex art. 575 c.p., quanto detto si evince dall’utilizzo di un metodo omicidiario eccedente il limite di quanto necessario e sufficiente a cagionare l’evento illecito voluto, e perciò in grado di (ed orientato a) produrre in capo alla vittima patimenti e sofferenze ulteriori non connesse a quanto strettamente attiene all’esecuzione del crimine, bensì dovute ad una particolare cruenza e ad un particolare sadismo che giustificano l’aumento di pena.

Con riferimento alla specifica questione della reiterazione di atti lesivi nei confronti della vittima, vanno applicati i principi suesposti. Nell’ipotesi in cui proprio la reiterazione dei colpi sia strettamente necessaria, sul piano del fenomeno eziologico, a poter comportare la morte della persona offesa, l’aggravante non potrà rilevare, poiché l’esecuzione criminosa è contenuta nei limiti della proporzione atta a raggiungere l’esito criminoso voluto; laddove, invece, la reiterazione trasmodi – per quantità e/o qualità – nella produzione di sofferenze e patimenti gratuiti, l’aggravante opererà senza dubbio.

Tra le pronunzie richiamate a sostegno, la Corte di Cassazione annovera la emblematica sentenza della Prima Sezione Penale n. 27163 del 28 maggio 2013, che ha riconosciuto come rispettosa degli accreditati orientamenti di legittimità l’applicazione dell’aggravante in parola al reo che aveva accoltellato per sessantaquattro volte la vittima attingendo a diversi punti del suo corpo, in questo modo manifestando un feroce accanimento “non più funzionale al delitto” poiché “trascendente rispetto alla mera volontà di cagionare la morte”.

Nel caso di specie, in contrasto con quanto assunto dalla difesa, la reiterazione dei colpi prolungata in modo da infierire su una vittima già inerte ed agonizzante ed altresì la particolare efferatezza di un’aggressione portata avanti con l’uso di assi chiodate dirette alla testa ed alla gola (peraltro proprio nella fase in cui la vittima stessa era definitivamente incapace di opporsi) lasciavano emergere una volontà criminosa caratterizzata da una particolare malvagità dell’offensore tale da accrescere il biasimo dell’ordinamento sul già folle gesto e tale da rendere più complessa l’opera rieducativa, in ciò trovando fondamento l’aumento quantitativo della sanzione penale.