ARTICOLIDIRITTO PENALEParte generale

Sull’individuazione del responsabile della prevenzione degli infortuni nelle società di capitali

Cassazione Penale, Sez. IV, 9 dicembre 2013 (ud. 13 novembre 2013), n. 49402
Presidente Romis, Relatore Esposito, P.G. Cedrangolo (concl. conf.) 

Con la pronuncia numero 49402, depositata il 9 dicembre 2013, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha preso posizione, aderendo all’orientamento maggioritario all’interno della giurisprudenza di legittimità, sui criteri necessari per procedere all’individuazione del soggetto responsabile della prevenzione degli infortuni all’interno delle società di capitali.

In tema di sicurezza e di igiene del lavoro – si legge nelle motivazioni – nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni, con la conseguenza che gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (v. Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Rv. 238958).

Ne consegue – scrive la Corte – la possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza.

La pronuncia si uniforma, sul punto, al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità. In senso conforme v. Sez. IV, 29 gennaio 2008 n. 8604 in Cass. Pen., 2008, 11, p. 4318 e e in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2009, 1-2, p. 434 secondo cui «in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa»; nonchè Sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280 in Cass. Pen., 2009, 6, p. 2614 e in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2009, 1-2, p. 435 secondo cui «nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione».

Redazione Giurisprudenza Penale

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