ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Affidamento in prova per fini terapeutici e attualità dello stato di tossicodipendente del condannato

Tribunale di Sorveglianza di Torino, Ordinanza 27 marzo 2013
Pres. Viglino, Est. Vignera, ric. C. 

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – AFFIDAMENTO IN PROVA TERAPEUTICO PRESUPPOSTI – TOSSICODIPENDENZA DEL CONDANNATO – ATTUALITA’ – CERTIFICAZIONE DEL SERT – CARATTERE VINCOLANTE – ESCLUSIONE – FATTISPECIE (D.p.r. 9 settembre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 94)

L’affidamento in prova per fini terapeutici presuppone l’attualità dello stato di tossicodipendente del condannato, la quale, malgrado la contraria certificazione rilasciata al riguardo da struttura sanitaria pubblica (Ser.T.), va esclusa rispetto ad un detenuto che da circa 5 anni si trova nella condizione di “remissione protratta completa” in base agli indicatori del DSM-IV ed in una situazione di “ benessere soggettivo non craving per psicotropi”: circostanze che per la loro concordanza e la loro durata rendono irrilevante il fatto che esse si siano verificate in “ambiente controllato”

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