La nuova fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso, tra dogmatica e politica-criminale (Tesi di laurea)
Relatore: Prof. Alberto Gargani
Ateneo: Università degli studi di Pisa
Anno accademico: 2013/2014
La presente tesi prende le mosse dall’approvazione della legge 17 aprile 2014, n. 62, recante «Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso», che è intervenuta – sostituendola integralmente – su una delle norme incriminatrici più controverse della legislazione penale d’antimafia. Questa indagine si prefigge lo scopo di valutare l’apporto della novella, illustrandone rispettivamente i profili di continuità e di innovatività in riferimento alla previgente formulazione dell’art. 416-ter c.p., con particolare attenzione al rispetto dei principi basilari del diritto penale. A tal fine, l’indagine si struttura in tre capitoli, ciascuno dei quali ha come oggetto una precisa area tematica.
Il primo è dedicato all’esame del reato di scambio elettorale politico-mafioso nella versione precedente all’intervento riformistico: anzitutto, si illustra il quadro complessivo del rapporto tra il potere politico e il potere mafioso, concentrandoci sulla precisazione del concetto di contiguità politico-mafiosa, che rappresenta – non solo sul piano strettamente giuridico, ma soprattutto su quello storico – il contesto di riferimento in cui l’art. 416-ter c.p è stato approvato. Il richiamo alla situazione storico-politica è, invero, imprescindibile per comprendere la portata della legislazione d’emergenza che, nella primavera del 1992, ha visto l’approvazione del d.l. Scotti-Martelli e, con essa, l’introduzione nel nostro ordinamento del delitto di scambio elettorale. Si procede poi esaminando il testo dell’art. 416-ter c.p., illustrando i singoli elementi costitutivi del reato ed evidenziando le lacune che hanno reso la vigenza della norma problematica sul piano interpretativo e sterile su quello applicativo: l’influenza del clima emergenziale rappresenta una costante dell’intera analisi nonché, a nostro avviso, una chiave di lettura necessaria per comprendere le ragioni alla base della riforma. La prima parte del lavoro si chiude con il richiamo alla giurisprudenza creativa della Corte di Cassazione che, nel tentativo di superarne la sostanziale inapplicabilità, ha ricostruito in via ermeneutica lo statuto di tipicità della fattispecie, sulla quale riposa la qualificazione, da parte di taluni autori, di norma a creazione giurisprudenziale.
Nel secondo capitolo si analizza il rapporto tra l’art. 416-ter c.p. e alcune fattispecie penali applicabili a fatti affini al fenomeno dello scambio elettorale politico-mafioso: l’indagine precedentemente svolta, in particolare, è la base per valutare come le lacune della disposizione abbiano inciso negativamente nel rapporto con i reati di partecipazione in associazione mafiosa, di corruzione e coercizione elettorale ex artt. 96 e 97 del d.P.R. 361/57 e, infine, con l’istituto del concorso esterno nel reato di cui all’art. 416-bis c.p. Filo conduttore dell’indagine è la difficoltà di individuare uno spazio applicativo dell’art. 416-ter c.p. autonomo e diverso da quello delle figure delittuose appena richiamate.
Nel terzo capitolo, infine, si passa in rassegna la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso muovendo, anche in questo caso, dal contesto politico e sociale nel quale è maturata la riformulazione dell’art. 416-ter c.p.: i numerosi scandali politici locali e il conseguente riaccendersi dei riflettori su una “questione morale”, rimasta per troppo tempo in penombra, hanno, infatti, mostrato come fosse ormai indifferibile un serio intervento di responsabilizzazione dei rappresentanti dei cittadini. Dopo una breve ricognizione delle esigenze alla base dell’intervento riformistico e delle concrete difficoltà che si prospettavano al legislatore, l’elaborato esamina i principali disegni di legge avanzati nel corso della XVII legislatura: si evidenzia, da un lato, gli elementi che, essendo comuni ai vari progetti di modifica, potevano ritenersi pacificamente condivisi; e, dall’altro, quelli sui quali si sono confrontati indirizzi (talora anche radicalmente) diversi. Si procede, quindi, ad analizzare la struttura della nuova fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso, soffermandoci sulle principali modifiche apportate dalla novella per valutarne l’idoneità (o meno) a superare i motivi di inefficienza della precedente formulazione. A tal fine, viene in considerazione anche l’impatto sistematico del nuovo tipo legale sull’insieme delle fattispecie destinate a convergere nell’area della contiguità politico-mafiosa, riservando una specifica analisi ai profili di coordinamento con il concorso esterno e con i reati elettorali di legislazione speciale.
La parte finale del lavoro è dedicata alla recente applicazione giurisprudenziale della nuova disposizione di scambio elettorale e alle reazioni suscitate negli ambienti politici e nella società civile: in particolare, si esaminano le sentenze Antinoro e Polizzi (rispettivamente, n. 36382 del 6 giugno 2014 e n. 37374 del 6 maggio 2014) con le quali Corte di Cassazione si è avvalsa, per le prime volte, della fattispecie riformata, soffermandosi sulla precisazione del fatto tipico alla luce del neo-inserito riferimento al metodo mafioso. Il deposito delle motivazioni di tali pronunce è stato accompagnato da un grande clamore nel dibattito pubblico, a nostro avviso falsato da una speculazione mediatica e da una lettura deformante.
Il lavoro si conclude con una breve disamina della l. 23 febbraio 2015, n.19 – recante «Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale» – che è intervenuta modificando il regime processuale e inasprendo quello penitenziario riservati, rispettivamente, ai soggetti imputati e condannati ai sensi del reato di cui all’art. 416-ter c.p.: pur inerendo profili giuridici che esulano dalla prospettiva di diritto sostanziale nella quale ci siamo mossi, il richiamo a tale provvedimento risulta importante in primis come sintomo della persistente attenzione del legislatore verso il fenomeno della contiguità politico-mafiosa di tipo elettoralistico; ma, ancor più, perché accompagnato dalla presentazione di numerosi emendamenti e di altre proposte di legge volte ad inasprire i limiti edittali previsti dall’art. 416-ter c.p. post riforma.